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Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003 Cc. (dep. 19/01/2004) Rv. 226490 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Ipotesi di particolare confisca prevista dall'art 12 sexies decreto legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 - Condanna - Automatica disposizione della confisca - Condizioni - Individuazione - Beni acquisiti in momento distante temporalmente dal reato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226490-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (V. Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)