Sez. 5, Sentenza n. 21955 del 28/10/2015 (Rv. 637359 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Art. 1, commi 301, 302 e 302, della legge n. 296 del 2006 - Abolizione del regime di indeducibilità dei costi non separatamente dichiarati - Applicabilità della sanzione amministrativa - Modalità di determinazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, all'esito delle modifiche retroattive introdotte dall'art. 1, commi 301, 302 e 303 della legge n. 296 del 2006, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi "black list") non è più subordinata alla loro separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi, che attualmente integra un mero obbligo formale, la cui violazione espone il contribuente unicamente alla sanzione amministrativa ex art. 8, comma 3 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, da cumulare, per le sole violazioni anteriori all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, con la sanzione di cui al medesimo art. 8, comma 1.
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1997 num. 471 art. 8, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)