Sez. 5, Sentenza n. 20635 del 14/10/2015 (Rv. 637356 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Costi - Deducibilità - Regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 296 del 2006 - Separata indicazione nella dichiarazione annuale - Necessità - Omissione - Possibilità di correzione con dichiarazione integrativa - Sussistenza - Effetti sul regime sanzionatorio.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 110 (ex 76), commi 10 e 11, del d.P.R n. 917 del 1986, nel testo in vigore "ratione temporis" prima delle modifiche introdotte con decorrenza dall'anno d'imposta 2007, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi "black list") è subordinata alla loro separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi, a meno che la relativa omissione non sia corretta, entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, tramite dichiarazione integrativa, la quale, tuttavia, opera solo sulla esatta determinazione del debito d'imposta ma non sottrae il contribuente alla sanzione ex art. 8, comma 3 bis, o, in alternativa, se fornisce la prova della non fittizietà dei costi, a quella meno grave ex art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, secondo la disciplina di cui all'art. 1, commi 302 e 303, della legge n. 296 del 2006, applicabile anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)