Sez. 3, Sentenza n. 10572 del 04/10/1988 Ud. (dep. 27/10/1988) Rv. 179572 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - OBBLIGO DI DENUNCIA DEL DEPOSITO - CONTROLLO - QUANTITÀ DI PRODOTTO RINVENUTO - RILEVANZA.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - OBBLIGO DI DENUNCIA DEL DEPOSITO - CONTROLLO - QUANTITÀ DI PRODOTTO RINVENUTO - RILEVANZA.*
L'Obbligo della denunzia di un deposito di oli minerali alla U.T.I.F. Non è correlato alla quantità del prodotto detenuto, ma alla capacità del deposito; onde è irrilevante ai fini della configurazione criminosa la quantità dell'olio minerale reperita all'atto del controllo. Il quantitativo del prodotto rinvenuto nei depositi non denunziati è, infatti, assunto dall'art. 13 della legge solo per la commisurazione della pena, determinata, del resto, con riferimento anche alla parte già venduta o consumata. (Conf mass n 174793).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST., Legge 31/12/1962 num. 1852 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)