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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 18 novembre 1975, causa 100/74

Decisione
decisa il 1975-11-18
ECLI
ECLI:EU:C:1975:152

Epigrafe

Nella causa 100-74, CAM SA, con sede in Parigi, con l'avv. Edouard Brisac, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Margue, 20, rue Philippe II, ricorrente, contro Comunità economica europea, e per essa la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. J. Bourgeois, in qualità di agente, assistito dal sig. Richard Wainwright, consigliere giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Pierre Lamoureux, consigliere giuridico della stessa istituzione, 4, boulevard Royal, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 4 ottobre 1974, n. 2546, «relativo a talune misure da adottare per i titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo all'importazione o della restituzione nei settori dei cereali e del riso in seguito all'aumento dei prezzi d'entrata con effetto dal 7 ottobre 1974», LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e gli argomenti svolti dalle parti durante il procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
. L'art. 16 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120/67/CEE, rela tivo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU del 19. 6. 1967, pag. 2276) disciplina la fissazione e il pagamento di restituzioni all'esportazione per alcuni prodotti di tale settore, compreso l'orzo. La restituzione spettante all'esportatore è quella in vigore il giorno dell'esportazione; al n. 4 dell'art. 16 è tuttavia previ sta la possibilità della prefissazione, cioè la facoltà di optare per la restituzione vigente il giorno del deposito della domanda con cui viene richiesta la licenza d'esportazione. La restituzione prefissata può tuttavia essere soggetta a taluni adattamenti: l'art. 16, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 120/67 (nella versione modificata di cui al regolamento del Consiglio n. 2429/72) dispone infatti che, per taluni prodotti, fra i quali l'orzo, «la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, è applicata a richiesta dell'interessato …». In effetti ai sensi del regolamento n. 120/67, i prezzi d'entrata (così come i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento), pur essendo fissati in linea di massima per un'intera stagione (art. 5, n. 6), subiscono, a norma dell'art. 6, delle maggiorazioni mensili, giustificate — secondo quanto risulta dal preambolo del regolamento — dalla necessità di tener conto, fra l'altro, delle spese di magazzinaggio e d'interessi inerenti alle giacenze. Un aumento del prezzo d'entrata comporta quindi un corrispondente aumento della restituzione. Considerate le difficoltà sorte, nel settore agricolo, durante l'estate 1974, in particolare a causa dell'aumento dei costi di produzione, aumento che accentuava gli effetti dell'inflazione sull'agricoltura, con regolamento n. 2496/74 (GU n. L 268 del 3.10.1974) il Consiglio decideva, «a titolo eccezionale e in deroga al principio della fissazione annua dei prezzi» nel settore in questione, un aumento del 5 % dei prezzi comunitari di vari prodotti agricoli, fra l'altro del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento unico per l'orzo, con effetto dal 7 ottobre 1974. Poiché il prezzo d'entrata corrisponde al prezzo indicativo riferito a Rotterdam, questo eccezionale aumento dei prezzi indicativi si risolveva in un corrispondente aumento dei prezzi d'entrata, il quale, a sua volta, si ripercuoteva sull'importo della restituzione. Alla maggiorazione mensile delle restituzioni, contemplata dall'art. 16, n. 4, del regolamento n. 120/67, veniva così ad aggiungersi, a partire dal 7 ottobre 1974, un aumento eccezionale, collegato all'aumento dei prezzi agricoli disposto dal regolamento n. 2496/74. L'art. 4 di questo testo stabilisce che le modalità d'applicazione, le eventuali disposizioni transitorie, e le modifiche da apportare ai prezzi «a seguito del presente regolamento» vengono adottate dalla Commissione. Su tale base, la Commissione emanava il regolamento impugnato, a norma del quale le esportazioni di cereali effettuate in forza di una licenza con prefissazione della restituzione, rilasciata anteriormente al 7 ottobre 1974, non fruivano dell'eccezionale aumento del prezzo d'entrata, essendo lecito ritenere — dato il termine di scadenza delle licenze (nella fattispecie, 16 ottobre) — che gli esportatori interessati avessero già proceduto ai necessari acquisti prima dell'aumento deciso dal Consiglio in data 2 ottobre 1974. La ditta CAM, che aveva ottenuto, il 19 luglio 1974, una licenza d'esportazione per 10000 tonnellate di orzo, valida fino al 16 ottobre 1974 e nella quale la restituzione era stata prefissata a zero, esportava nel periodo dal 7 al 16 ottobre un residuo di 3978 tonnellate. Essa lamenta il fatto che, per questo quantitativo, non le sia stato attribuito il supplemento di restituzione connesso all'aumento dei prezzi agricoli eccezionalmente deciso dal Consiglio, e sostiene che l'atto della Commissione che è all'origine di tale rifiuto (atto che la riguarderebbe direttamente e individualmente) è illegittimo e dev'essere annullato. Il ricorso, depositato in cancelleria il 19 dicembre 1974 e diretto contro la Comunità economica europea, e per essa contro il Consiglio e la Commissione, mira all'annullamento «dell'atto comunitario che reca il titolo “Regolamento della Commissione n. 2546/74 ”». Con memoria incidentale, depositata l'11 febbraio 1975, il Consiglio ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, basata sulla circostanza che l'atto impugnato non era stato adottato dal Consiglio ed ha chiesto alla Corte di statuire sull'eccezione, a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, senza impegnare, nei suoi confronti, la discussione nel merito. Con ordinanza 12 maggio 1975, la Corte ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso, in quanto diretto contro il Consiglio. Nel procedimento contro la Commissione la fase scritta si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
a) dichiarare ricevibile il ricorso per l'annullamento dell'atto comunitario che reca il titolo «Regolamento CEE della Commissione 4 ottobre 1974 n. 2546/74»; b) annullare detto atto comunitario in ogni sua parte, o, in subordine, annullarlo almeno nella parte in cui esso stabilisce che, per i prodotti sottoposti al regolamento n. 120/67, le restituzioni all'esportazione fissate in anticipo, e per le quali il giorno di presentazione della domanda è anteriore al 7 ottobre 1974, non vengono adattate in funzione della parte dell'aumento dei prezzi d'entrata risultante dall'aumento dei prezzi agricoli in data 7 ottobre 1974; c) condannare la Comunità economica europea, e per essa il Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, alle spese del giudizio. La Commissione conclude che la Corte voglia: dichiarare il ricorso irricevibile, o comunque infondato; porre le spese a carico della ricorrente.

SENTENZA › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

punto 1
Nell'atto introduttivo, la ricorrente sostiene che la sua domanda è ricevibile, in quanto il regolamento della Commissione n. 2546/74 non costituisce un atto di portata generale ai sensi dell'art. 189, 2o comma, del trattato, ma va considerato come una molteplicità di decisioni individuali adottate sotto forma di regolamento, decisioni che riguardano direttamente e individualmente un certo numero di destinatari, fra i quali la stessa ricorrente. Essa richiama, in proposito, le sentenze pronunziate nelle cause 6 e 17-62 (sentenza 14 dicembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, Racc. 1962, pag. 877) e 41 — 44-70 (sentenza 13 maggio 1971, International Fruit Co., Racc. 1971, pag. 411), nelle quali questa Corte avrebbe insistito, al fine di distinguere le decisioni adottate «sotto forma di regolamento» ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del trattato dai veri e propri regolamenti, sulla cerchia limitata di persone fisiche o giuridiche nei cui confronti l'atto in questione può produrre i suoi effetti, nonché sulla circostanza che tali persone siano identificabili al momento dell'emanazione dell'atto stesso.
punto 2
Passando all'esame del merito, la ricorrente sostiene che l'atto da essa impugnato viola il regolamento del Consiglio n. 120/67, nonché il principio della tutela del legittimo affidamento. La Commissione non poteva, a suo dire, decidere unilateralmente che determinate norme di un regolamento del Consiglio (nella fattispecie, l'art. 16, n. 4, del regolamento n. 120/67) dovessero essere disapplicate. È vero che il n. 6 dello stesso articolo attribuisce alla Commissione la facoltà di stabilire le modalità d'attuazione di tale norma; questa delega di poteri non autorizzava, tuttavia, la decisione di disapplicare l'articolo in questione nel caso di restituzioni all'esportazione prefissate anteriormente al 7 ottobre 1974. D'altra parte, avendo ottenuto la licenza d'esportazione, la ricorrente avrebbe acquistato il diritto all'applicazione dell'art. 16, n. 4, diritto che sarebbe stato violato dalla Commissione, per aver questa deciso che la restituzione spettante all'interessata non sarebbe stata adattata in funzione dell'aumento dei prezzi di entrata attuato in forza del regolamento n. 2496/74. Anche ammesso che la ricorrente non avesse un vero e proprio diritto quesito all'applicazione dell'art. 16, n. 4, del regolamento n. 120/67, la Commissione si sarebbe comunque resa responsabile di una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, deludendo le aspettative dell'interessata circa l'attuazione del regolamento del Consiglio.
punto 3
Nel controricorso, la Commissione oppone che la domanda è irricevibile. Essa sostiene, in primo luogo, che il regolamento n. 2546/74 è un atto normativo e che, comunque, esso non riguarda individualmente la ricorrente ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del trattato. Il regolamento n. 2546/74 è compreso in una serie di atti, tutti destinati ad avere effetto dal 7 ottobre 1974, al fine di realizzare l'aumento del 5 % dei prezzi agricoli, disposto con regolamento del Consiglio n. 2496/74. Rendendosi conto della necessità che questo venisse applicato secondo particolareggiate norme d'attuazione e precise modalità, nell'ambito delle varie organizzazioni di mercato, il Consiglio attribuiva alla Commissione, con l'art. 4 del regolamento n. 2496/74, la facoltà di adottare le disposizioni all'uopo necessarie, secondo il procedimento detto «del comitato di gestione». È in forza di questa delega di poteri che venivano adottati sia il regolamento n. 2518/74, «che definisce le misure da adottare con decorrenza dal 7 ottobre 1974 in seguito all'aumento generale del livello dei prezzi nel settore agricolo» (GU n. L 270, del 5.10.1974, pag. 1), sia il regolamento n. 2546/74, ora impugnato. Questo ha perciò lo stesso carattere generale dei regolamenti nn. 2496/74 e 2518/74, coi quali forma un tutto unico. Inoltre, il regolamento n. 2546/74 non riguarda individualmente la ricorrente, in quanto è destinato non solo ai titolari di licenze d'esportazione con prefissazione della restituzione, ma anche ai titolari di licenze d'importazione con prefissazione del prelievo. La Corte di giustizia ha d'altronde precisato, nella sentenza 16 aprile 1970 (causa 64-69, Compagnie française commerciale et financière contro Commissione, Racc. 1970, pag. 221), che la possibilità di determinare più o meno esattamente il numero o anche l'identità dei soggetti ai quali un atto si applica in un dato momento non influisce sulla natura normativa dell'atto stesso; è noto, infatti, che l'applicazione avviene in base ad una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in rapporto alla sua finalità. D'altra parte, se è vero che la retroattività dell'atto impugnato è stata considerata dalla Corte (sentenze 1o luglio 1965, cause riunite 106 — 107-63, Toepfer, Racc. 1965, pag. 497; 23 novembre 1971, causa 62 — 70, Bock, Racc. 1971, pag. 897; 13 maggio 1971, cause riunite 41 — 44-70, International Fruit Co., Racc. 1971, pag. 411) come una condizione necessaria del carattere individuale dell'atto stesso, essa non ne costituisce tuttavia una condizione sufficiente.
punto 4
Nel merito, la Commissione sottolinea in primo luogo che la decisione relativa all'aumento dei prezzi agricoli non solo è stata eccezionale, ma era anche imprevedibile all'epoca in cui alla ricorrente venivano rilasciate le licenze con prefissazione delle restituzioni di cui trattasi. Prendendo poi in esame la finalità economica del regolamento impugnato, la Commissione osserva che l'adattamento delle restituzioni e dei prelievi in funzione dell'aumento del prezzo d'entrata, a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi agricoli, avrebbe avuto, nei confronti degli importatori ed esportatori che avessero ottenuto la prefissazione prima di tale aumento, conseguenze ingiustificate. Per gli importatori essa avrebbe determinato un imprevedibile onere supplementare. Per gli esportatori, un ulteriore aumento della restituzione avrebbe rappresentato un indebito vantaggio. Le ultime prefissazioni avevano avuto luogo nel mese di luglio, quando non si poteva prevedere alcuna modifica dei prezzi d'entrata. Dal momento che la fissazione anticipata della restituzione deve consentire agli operatori di concludere contratti per il periodo di validità delle licenze, era lecito ritenere che i prodotti da esportare in base a licenze con prefissazione rilasciate prima del 7 ottobre fossero stati già acquistati sul mercato comunitario a prezzi non ancora modificati dalla decisione del Consiglio. Inoltre, data la particolare situazione del mercato al momento del rilascio della licenza, e cioè alla data del 19 luglio, (prezzo mondiale superiore al prezzo comunitario), la ricorrente aveva già fruito della restituzione prefissata a «zero», il che significava esonero dal prelievo all'esportazione che sarebbe stato successivamente istituito. Il mezzo dedotto dalla ricorrente relativamente alla pretesa incompetenza della Commissione dovrebbe essere respinto. Il potere della Commissione è fondato, infatti, non già sull'art. 16 del regolamento del Consiglio n. 120/67, bensì sull'art. 4 del regolamento n. 2496/74, col quale il Consiglio decideva la modifica dei prezzi agricoli. La ricorrente, d'altra parte, non può far valere alcun diritto quesito. Al momento del rilascio della licenza, il 19 luglio 1974, l'art. 16, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 120/67 non offriva alcuna garanzia circa l'aumento della restituzione, ma faceva intravedere una semplice prospettiva, in funzione, del resto, del prezzo d'entrata annuo per la stagione 74/75 e delle maggiorazioni mensili stabilite dallo stesso testo, non già di un prezzo d'entrata più elevato, derivante da un aumento eccezionale ed imprevisto dei prezzi agricoli. Anche supponendo che il sistema della prefissazione garantisca l'adattamento delle restituzioni in funzione di qualsiasi modifica del prezzo d'entrata rispetto al livello cui esso era fissato al momento del rilascio della licenza, l'aumento dovrebbe però riguardare il prezzo d'entrata preso in considerazione ai fini dell'adeguamento delle restituzioni prefissate. Nella fattispecie, la Comunità ha invece deciso, col regolamento della Commissione n. 2546/74, che l'aumento non riguardava detto prezzo d'entrata. Infine, la semplice prospettiva di un adeguamento, se pure esisteva, non poteva mai trasformarsi in un diritto quesito, dato che il regolamento n. 2546/74, che escludeva l'aumento, ha avuto effetto lo stesso giorno del regolamento del Consiglio recante modifica dei prezzi agricoli, e cioè il 7 ottobre 1974. Quanto alla tutela del legittimo affidamento, la Commissione richiama la sentenza della Corte 5 giugno 1973 (causa 81-72, Commissione contro Consiglio, Racc. 1973, pag. 575), dalla quale risulta che detta tutela è garantita solo alla duplice condizione che l'istituzione si sia precedentemente vincolata mediante un atto in cui essa abbia precisato una determinata linea di condotta futura, dalla quale si sia successivamente discostata senza valido motivo. Nella fattispecie, il Consiglio non ha affatto definito, nell'art. 16 del regolamento n. 120/67, una linea di condotta futura quanto all'adeguamento delle restituzioni prefissate agli aumenti dei prezzi agricoli durante la stagione commerciale. Per di più, era ampiamente giustificato, secondo la Commissione, il fatto di non procedere all'adattamento delle restituzioni che erano state prefissate anteriormente al 7 ottobre 1974.
punto 5
Nella replica, la ricorrente insiste sul fatto che il regolamento n. 2546/74 si applicava solo ad un numero determinato di destinatari, perfettamente noti o identificabili, e non può quindi essere considerato un atto normativo. A suo avviso, è inoltre materialmente inesatto che tale regolamento sia strettamente connesso ai regolamenti n. 2496/74 del Consiglio e n. 2518/74 della Commissione, tanto da formare con questi un tutto unico. Secondo gli stessi termini della motivazione del regolamento n. 2546/74, questo aveva l'unico scopo di impedire che l'adattamento dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione, in funzione dell'aumento dei prezzi d'entrata alla data del 7 ottobre 1974, portasse ad «un appesantimento dell'onere all'importazione o un aumento delle restituzioni», che sarebbero stati ingiustificati sul piano economico. La ricorrente sostiene che le norme del regolamento n. 2546/74 la riguardano individualmente, poiché essa era titolare di una licenza d'esportazione con restituzione prefissata, valida fino al 16 ottobre 1974 ed in base alla quale, il 7 ottobre, poteva ancora esportare 3978 tonnellate di merce. Essa sarebbe quindi legittimata a chiedere l'annullamento del regolamento n. 2546/74, se non in ogni sua parte, almeno quanto alle disposizioni relative alle restituzioni all'esportazione fissate in anticipo. Quanto alla competenza della Commissione circa la decisione di non adattare le restituzioni, la ricorrente sostiene che la convenuta non può basarsi, com'essa fa, sul regolamento del Consiglio n. 2496/74. Questo testo doveva infatti applicarsi, ai sensi dell'art. 5, a decorrere dal 7 ottobre 1974, mentre l'impugnato regolamento della Commissione è stato adottato il 4 ottobre 1974. Inoltre, quest'ultimo regolamento non rientra affatto nell'ipotesi contemplata dall'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 2496/74, in quanto le sue disposizioni non costituiscono né «modalità d'applicazione degli artt. 1 e 2» del regolamento n. 2496/74, né «misure transitorie», né modifiche apportate in seguito al regolamento n. 2496/74 «ad altri prezzi ed importi fissati nell'ambito della politica agraria comune». Per quanto riguarda i «diritti quesiti» della ricorrente, questa sostiene che la precisa formulazione dell'art. 16, n. 4, del regolamento n. 120/67 le garantiva l'adeguamento della restituzione in funzione del prezzo d'entrata in vigore durante il mese dell'esportazione. L art. 16 non fa alcuna distinzione, in proposito, a seconda delle cause che possono aver determinato le modifiche dei prezzi. Infine, in merito alla tutela dell'affidamento, la ricorrente assume ch'essa era legittimata a contare sull'applicazione del regolamento n. 120/67 per l'intero periodo di validità della licenza d'esportazione rilasciatale il 19 luglio 1974, in quanto detto regolamento implicava un formale impegno di adeguare le restituzioni all'esportazione in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata che avessero potuto verificarsi durante il periodo di validità delle licenze.
punto 6
Nella controreplica, la Commissione ammette che, teoricamente, il regolamento impugnato non è indispensabile all'applicazione dei regolamenti n. 2496/74 del Consiglio e n. 2518/74 della Commissione. Sul piano delle finalità economiche, tuttavia, i tre regolamenti vanno considerati come un tutto unico. La Commissione richiama la sentenza 16 aprile 1970 (causa 64-69, Compagnie française commerciale et financière contro Commissione, Racc. 1970, pag. 227), nella quale la Corte avrebbe affermato che una norma transitoria può far parte integrante delle disposizioni, vecchie o nuove, ch'essa si propone di conciliare, e partecipare, quindi, del carattere generale di tali disposizioni.
punto 7
Nel merito la Commissione osserva, quanto alla propria competenza, che il regolamento del Consiglio n. 2496/74, dal quale essa trae i propri poteri, pur dovendo trovare applicazione a decorrere dal 7 ottobre, è entrato in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e cioè il 3 ottobre 1974. Il regolamento n. 2546/74, impugnato dalla ricorrente, è stato adottato il 4 ottobre ed è entrato in vigore il giorno in cui doveva avere effetto il regolamento n. 2496/74, vale a dire il 7 ottobre. Inoltre la Commissione sostiene, in subordine, ch'essa era competente ad adottare norme di attuazione anche prima dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio che gliene attribuiva la facoltà, data la coincidenza delle date e l'urgenza del caso. Il regolamento n. 2546/74 rientra senz'altro nell'ipotesi contemplata dall'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 2496/74, poichè questo articolo è stato, a ragion veduta, formulato in termini di ampia portata, tenuto conto del carattere straordinario ed eccezionale di una modifica dei prezzi in corso di stagione, modifica che avrebbe potuto determinare conseguenze imprevedibili. Quanto alla tutela dei diritti quesiti, la Commissione respinge la tesi secondo cui la ricorrente avrebbe avuto la garanzia di un aumento dell'importo delle restituzioni in funzione della modifica dei prezzi. La Commissione non ha fatto alcuna distinzione a seconda delle cause della modifica del prezzo d'entrata, ma ha ritenuto che l'aumento dei prezzi alla data del 7 ottobre implicasse una modifica di tale prezzo, di natura diversa da quella contemplata dall'art. 16, n. 4, del regolamento n. 120/67. In merito alla tutela del legittimo affidamento, la Commissione sostiene che nessuna delle due condizioni necessarie al riguardo — definizione di una linea di condotta futura e deroga da questa linea senza valido motivo — è soddisfatta nella fattispecie. Sul piano economico, il regolamento n. 2546/74 è giustificato in base ad una valutazione globale della situazione, non già con riferimento alle particolari circostanze del caso di specie. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 28 ottobre 1975.

In diritto

punto 1
Il ricorso, depositato in cancelleria il 19 dicembre 1974, tende all'annullamento del regolamento della Commissione 4 ottobre 1974, n. 2546, «relativo a talune misure da adottare per i titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo all'importazione o della restituzione nei settori dei cereali e del riso in seguito all'aumento dei prezzi d'entrata con effetto dal 7 ottobre 1974» (GU n. L 271, del 5 ottobre 1974, pag. 77).
punto 2
Detto regolamento è composto di due articoli: il primo stabilisce che «per i prodotti oggetto dei regolamenti nn. 120/67/CEE e 359/67/CEE, i prelievi all'importazione e le restituzioni all'esportazione, che sono stati fissati in anticipo e per i quali il giorno di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1373/70 è anteriore al 7 ottobre 1974, non sono adattati in funzione della parte dell'aumento dei prezzi d'entrata risultante dall'aumento dei prezzi agricoli in data 7 ottobre 1974», mentre il secondo indica che l'atto entra in vigore il 7 ottobre 1974.

In diritto › Sulla ricevibilità

punto 3
Secondo la Commissione, avendo l'atto impugnato natura di regolamento, il ricorso, proposto da un singolo, dovrebbe essere dichiarato irricevibile; l'art. 173 del trattato CEE non atttribuisce, infatti, alle persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati membri, dal Consiglio o dalla Commissione la facoltà d'impugnare atti del genere.
punto 4
La ricorrente nega tale carattere normativo dell'atto e sostiene trattarsi di una decisione che, sebbene adottata sotto forma di regolamento, la riguarda direttamente e individualmente.
punto 5
È quindi necessario definire la natura e la portata dell'atto impugnato, in relazione alle condizioni poste dall'art. 173 in materia di ricevibilità dei ricorsi per annullamento.
punto 6
In forza dell'art. 16, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU del 19. 6. 1967, pag. 2269), modificato dall'art. 1, n. 3, del regolamento del Consiglio 21 novembre 1972, n. 2429 (GU n. L 264, del 23.11.1972), gli esportatori di taluni cereali sono autorizzati a chiedere la prefissazione delle restituzioni loro spettanti a norma dell'art. 16, n. 1.
punto 7
In forza del suddetto n. 4, le restituzioni fissate in anticipo al livello vigente il giorno del deposito della domanda vengono tuttavia adeguate mensilmente, in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore durante il mese dell'esportazione.
punto 8
I prezzi d'entrata, stabiliti in funzione dei prezzi indicativi fissati, a norma dell'art. 2 del regolamento n. 120/67, per l'intera stagione, costituiscono a loro volta oggetto, in forza dell'art. 6 dello stesso regolamento, di adeguamenti mensili, giustificati, secondo l'ottavo punto del preambolo, dall'esigenza di tener conto, fra l'altro, delle spese di magazzinaggio e d'interessi inerenti alle giacenze di cereali nella Comunità, nonché della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato.
punto 9
Gli adeguamenti mensili del prezzo d'entrata si ripercuotono perciò sull'importo delle restituzioni, anche in caso di prefissazione di queste ultime.
punto 10
Nel 1974, al fine di tener conto degli effetti dell'inflazione generale sull' agricoltura, con regolamento 2 ottobre 1974, n. 2496 (GU n. L 268, del 3.10.1974) il Consiglio decideva, in deroga al principio della fissazione dei prezzi indicativi e d'intervento per un'intera stagione, un unico ed eccezionale aumento del 5 % di tali prezzi, in corso di stagione, aumento riguardante taluni prodotti, compresi i cereali, e da attuare con effetto dal 7 ottobre 1974.
punto 11
Dalla stessa data, l'aumento si ripercuoteva sui prezzi d'entrata e, conseguentemente, sull'importo delle restituzioni.
punto 12
Tuttavia, la Commissione, cui l'art. 4 del regolamento n. 2496/74 attribuiva il compito di stabilire le modalità d'applicazione dello stesso, «all'occorrenza in deroga alle regole di fissazione previste dai regolamenti in materia», col regolamento impugnato decideva che detto aumento dei prezzi d'entrata non avrebbe determinato un correlativo aumento delle restituzioni all'esportazione, qualora queste fossero state prefissate in seguito a domanda depositata anteriormente al 7 ottobre 1974.
punto 13
Secondo il terzo «considerando» del regolamento impugnato, detta esclusione è giustificata dal fatto che, essendo stata soppressa (precisamente, per quanto riguarda i cereali esportati dalla ricorrente, dal 26 luglio 1974) qualsiasi restituzione, il periodo di validità delle licenze con restituzione prefissata, e non ancora utilizzate alla data del 7 ottobre, sarebbe scaduto entro un termine relativamente breve, di guisa che era «lecito ritenere che i prodotti da esportare sulla scorta di tali titoli [avessero] formato oggetto di acquisti sul mercato comunitario a prezzi determinati dal livello dei prezzi comuni validi anteriormente al 7 ottobre».
punto 14
Dal momento che nega ad una categoria di operatori economici, per determinate esportazioni, il vantaggio dell'aumento dell'importo della restituzione, vantaggio attribuito a coloro che avessero presentato domanda per la prefissazione in data successiva, l'atto impugnato riguarda direttamente i suddetti operatori.
punto 15
D'altra parte, esso colpisce un numero determinato e noto di esportatori di cereali, nonché, per ciascuno di essi, il volume delle operazioni per il quale era stata chiesta la prefissazione.
punto 16
Ciò è tanto più vero, in quanto, essendo state soppresse le restituzioni a decorrere dal 26 luglio, la categoria di operatori interessati si restringe a coloro che avevano chiesto la prefissazione anteriormente al 26 luglio 1974, in licenze d'esportazione ancora valide il 7 ottobre.
punto 17
Dal suddetto «considerando» del regolamento risulta che la distinzione fatta nei loro confronti è basata sulla presunzione ch'essi avessero effettuato, anteriormente, acquisti di merce non ancora esportata il 7 ottobre, a prezzi sui quali non aveva avuto incidenza l'aumento che doveva essere attuato a tale data.
punto 18
Adottando tali criteri di distinzione, l'atto impugnato colpisce un numero definito di operatori identificati in ragione del comportamento individuale ch'essi hanno tenuto, o si considera abbiano tenuto, durante un periodo di tempo determinato.
punto 19
Un provvedimento del genere, anche qualora faccia parte di un complesso di disposizioni aventi carattere normativo, riguarda individualmente i soggetti interessati, in quanto influisce sulla loro situazione giuridica, in ragione di circostanze di fatto che li caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identificano in modo analogo al destinatario.
punto 20
Il ricorso è perciò ricevibile.

In diritto › Nel merito

punto 21
La ricorrente sostiene in primo luogo che la Commissione non era competente ad emanare, il 4 ottobre 1974, un provvedimento d'attuazione del regolamento 2 ottobre 1974, n. 2496, dal momento che quest'ultimo, a norma del suo art. 5, doveva avere effetto solo dal 7 ottobre.
punto 22
Il regolamento del Consiglio n. 2496/74, pur stabilendo che le proprie disposizioni saranno applicate solo dal 7 ottobre 1974, fissa tuttavia la data della propria entrata in vigore al giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e cioè al 3 ottobre 1974.
punto 23
Dal giorno dell'entrata in vigore di questo testo, la Commissione aveva il potere, attribuitole dall'art. 4 dello stesso, di emanare i relativi provvedimenti d'attuazione, fatto salvo l'obbligo di non derogare dalla data stabilita per la loro applicazione.
punto 24
Quest'obbligo è stato rispettato, poiché l'atto in questione stabilisce ch'esso entra in vigore il 7 ottobre 1974.
punto 25
Il presente mezzo va perciò disatteso.
punto 26
La ricorrente fa poi valere che la Commissione, adottando il provvedimento in questione, ha ecceduto i limiti dei poteri conferitile dal Consiglio, nell'art. 4 del regolamento n. 2496/74.
punto 27
L'art. 4 del regolamento n. 2496/74, nell'attribuire alla Commissione, in forza dell'art. 155 del trattato, i poteri necessari per l'attuazione delle norme contenute nel regolamento, prevede che detta istituzione, nel fissare le modalità d'attuazione, può stabilire le modifiche da apportare ai prezzi ed importi fissati nell'ambito della politica agricola comune, e potrà farlo «all'occorrenza, in deroga alle regole di fissazione previste dai regolamenti in materia nella misura e per la durata strettamente necessaria per tener conto del presente regolamento».
punto 28
Questo articolo attribuisce espressamente alla Commissione il potere di modificare le norme relative alla fissazione degli importi delle restituzioni; di conseguenza, col decidere che gli operatori i quali avessero ottenuto la prefissazione prima di una certa data sarebbero stati esclusi dal vantaggio del supplemento di restituzione, la Commissione non ha ecceduto i limiti della propria competenza.
punto 29
Anche questo mezzo va perciò disatteso.
punto 30
La ricorrente sostiene, infine, che la norma impugnata viola i diritti quesiti, ad essa spettanti in forza dell'art. 16 del regolamento n. 120/67, secondo cui «la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo (è) adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione», o, quanto meno, il suo legittimo affidamento circa il fatto che tale sistema sarebbe stato mantenuto in vigore in avvenire.
punto 31
Anche qualora potesse far valere dei diritti quesiti o il proprio legittimo affidamento nel perdurare del sistema dei supplementi di restituzione, contemplato dall'art. 16 del regolamento n. 120/67 in vigore al momento in cui essa aveva chiesto la prefissazione, la ricorrente non può vantare diritti o aspettative del genere per quanto riguarda la parte della restituzione corrispondente ad aumenti del prezzo d'entrata completamente estranei allo scopo dell'art. 16, imprevedibili al momento della prefissazione, e che quindi, manifestamente, non potevano essere compresi fra i motivi che, nel luglio 1974, inducevano la ricorrente a chiedere tale prefissazione.
punto 32
Anche il presente mezzo va disatteso.
punto 33
Il ricorso va perciò respinto.

In diritto › Sulle spese

punto 34
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 35
La ricorrente è rimasta soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: Il ricorso è respinto. Le spese sono poste a carico della ricorrente.

Firme

R. Lecourt A. M. Donner J. Mertens de Wilmars P. Pescatore M. Sørensen A. J. Mackenzie Stuart A. O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 novembre 1975. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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