Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 20 novembre 1979, causa 162/78
Epigrafe
Nella causa 162/78,
1) KG IN FIRMA HANS-OITO WAGNER GMBH AGRARHANDEL, in persona del sig. Hans-Otto Wagner, di Bad Homburg,
2) KG IN FIRMA SCHLÜTER & MAACK GMBH & CO., in persona dei signori Oskar M. Roehr, Constantin Schlüter e Oskar W. R. Roehr, di Amburgo,
con gli avvocati: Dott. Modest e colleghi, del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra J. Jansen-Housse, 23 rue Aldringen,
ricorrenti,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Gilsdorf, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Trattato CEE, per l'annullamento parziale del regolamento della Commissione 31 luglio 1978, n. 1837, che definisce il campo d'applicazione dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1380/75, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (GU n. L 210, pag. 51),
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart e G. Bosco, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
punto 1
La ditta Wagner è attrice nella controversia, tuttora pendente dinanzi al Finanzgericht di Amburgo, che ha dato luogo, in seguito ad ordinanza di rinvio di quel tribunale, alla sentenza della Corte 24 maggio 1978 nel procedimento pregiudiziale 108/77 (Wagner c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Racc. 1978, pag. 1187).
Come la ditta Wagner, anche la ditta Schluter, seconda ricorrente nel presente procedimento, è stata dichiarata aggiudicataria in gare per l'esportazione di zucchero bianco in paesi terzi, indette nell'ambito del regime di cui al regolamento della Commissione 11 agosto 1975, n. 2101, relativo ad una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco (GU n. L 214, pag. 5) ed al successivo regolamento 19 luglio 1977, n. 1634 (GU n. L 181, pag. 35).
Come accaduto per la ditta Wagner, anche le restituzioni aggiudicate alla ditta Schlüter non sono state versate dallo Hauptzollamt Hamburg-Jonas nel loro ammontare pieno, ma in un importo ridotto applicando il coefficiente di cui all'art. 4, n. 3, del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (GU n. L 139, pag. 37). La ditta Schlüter adiva, quindi, in data 25 luglio 1978, il Finanzgericht di Amburgo, per il motivo che lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas non si era ancora pronunziato in merito ai reclami ad esso rivolti.
punto 2
È opportuno rammentare che:
l'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75 dispone:
«… viene applicato un coefficiente … negli scambi coi paesi terzi, agli oneri all'importazione, nonché alle restituzioni ed ai prelievi all'esportazione … Tale coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo» ;
a norma del citato regolamento n. 2101/75, le restituzioni all'esportazione sono espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta (art. 5, n. 2, lett. d) e la dichiarazione d'aggiudicazione indica parimenti in moneta nazionale la restituzione da concedere (art. 11, n. 2, leu. c). È fissato in unità di conto soltanto l'importo massimo della re-stituzione (art. 9, n. 1), che ha lo scopo di delimitare il gruppo di offerenti cui deve essere attribuita l'aggiudicazione;
le offerte sono valide solo se è stata costituita una cauzione di gara (art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione 2 marzo 1970, n. 394, relativo alle modalità di applicazione della concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero (GU n. L 50, pag. I)).
punto 3
Nella sentenza 24 maggio 1978, la Corte ha dichiarato:
«L'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75, considerato in relazione al re-golamento n. 2101/75, va interpretato nel senso che la restituzione all'esportazione fissata, nel settore dello zucchero, in base ad aggiudicazione, individualmente per ogni esportatore e nella moneta nazionale, non deve essere moltiplicata per il coefficiente monetario, stabilito dalla Commissione e derivato dalla percentuale usata per il calcolo dell'importo compensativo monetario».
punto 4
La Commissione ha poi adottato i regolamenti seguenti:
regolamento 31 maggio 1978, n. 1182, che completa i regolamenti n. 1634/77 (citato) e n. 1790/77, relativi a gare permanenti per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero (GU n. L 145, pag. 46), ai cui termini:
«il coefficiente di cui all'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75 si applica ugualmente alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito della presente gara»;
detto regolamento, entrato in vigore il 1o giugno 1978, si applica alle restituzioni aggiudicate ai sensi dei regolamenti da esso completati, escluse le restituzioni per le quali le offerte sono state accettate successivamente al 24 maggio 1978 e anteriormente al 1o giugno 1978;
regolamento 23 giugno 1978, n. 1392, che modifica il regolamento n. 1380/75 (GU n. L 167, pag. 53), aggiungendo un paragrafo 5 all'art. 4 di quest'ultimo:
«il coefficiente di cui al paragrafo 3 si applica anche alle restituzioni e ai prelievi aggiudicati in moneta nazionale nel quadro di una gara»;
detto regolamento si applica alle operazioni per le quali sono state espletate le formalità doganali a decorrere dalla sua entrata in vigore (24 giugno), fatte salve le disposizioni esistenti nel settore dello zucchero e le disposizioni da adottarsi prima del 1o agosto 1978.
punto 5
Ritenendo che effetto dei regolamenti n. 1182/78 e n.. 1392/78 fosse un'applicazione retroattiva del coefficiente monetario alle restituzioni già definitivamente aggiudicate loro prima dell'adozione di tali regolamenti, le ditte ricorrenti hanno proposto un ricorso in base, all'art. 173, 2o comma, del Trattato.
Il ricorso, datato 26 luglio 1978, è stato registrato nella cancelleria della Corte il giorno 28 dello stesso mese.
Il 31 luglio 1978 la Commissione ha adottato il regolamento litigioso, n. 1837/78, che, al suo art. 1, dispone che l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1380/75
«si applica alle operazioni per le quali sono state espletate le formalità doganali:
a) a partire dal 1o giugno 1978, per quanto riguarda il settore dello zucchero;
b) a partire dal 24 giugno 1978, per quanto riguarda gli altri settori;
c) prima delle date suddette nei casi in cui la sua applicazione svantaggi l'interessato» (testo della lettera c) così modificato con regolamento 7 agosto 1978, n. 1907, GU n. L 217, pag. 13).
Questo regolamento, che completa il re-golamento n. 1392/78 ed abroga il regolamento n. 1182/78, è entrato in vigore il 1o agosto 1978.
Con lettera 8 agosto 1978, le ricorrenti hanno dichiarato che non v'era più luogo per una pronunzia della Corte sulle conclusioni presentate col ricorso del 26 luglio 1978 e le hanno modificate conformemente alla situazione creatasi con l'adozione del regolamento n. 1837/78.
punto 6
Con memoria incidentale, registrata il 25 agosto 1978, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, conformemente all'art. 91 del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Il 22 settembre 1978, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulla memoria incidentale.
Con ordinanza 25 ottobre 1978, la Corte ha rinviato al merito.
La fase scritta del procedimento si è poi svolta regolarmente.
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruzione.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
punto 1
Le ricorrenti concludono che piaccia alla Corte:
1) dichiarare invalido l'art. 1 del regolamento n. 1837/78 nella parte in cui dispone che l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1380/75, per quanto riguarda il coefficiente di cui all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75, se inferiore a 1, si applica alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito di una gara prima del 1o agosto 1978;
2) in subordine, dichiarare invalido l'art. 1 del regolamento n. 1837/78, nella parte in cui dispone che l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1380/75, per quanto riguarda il coefficiente di cui all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75, se inferiore a 1, si applica alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito di una gara prima del 24 giugno 1978;
3) in subordine ancora, dichiarare invalido l'art. 1 del regolamento n. 1837/78, nella parte in cui dispone che l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1380/75, per quanto riguarda il coefficiente di cui all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75, se inferiore a 1, si applica, nel settore dello zucchero, alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito di una gara prima del 1o giugno 1978;
4) in subordine ancora, dichiarare invalido l'art. 1 del regolamento n. 1837/78, nella parte in cui dispone che l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1380/75, per quanto riguarda il coefficiente di cui all'art. 4, n. 3, del regolament n. 1380/75, se inferiore a 1, si applica, nel settore dello zucchero, alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito di una gara prima del 1o giugno 1978, quando le relative formalità doganali sono state espletate prima del 24 giugno 1978;
5) condannare la convenuta alle spese di giudizio.
punto 2
La Commissione conclude che la Corte voglia :
1) dichiarare il ricorso irricevibile;
2) in subordine, respingere il ricorso;
3) in subordine ancora, respingere le do-mande di cui ai punti 1), 2) e 4) delle conclusioni delle ricorrenti;
4) condannare le ricorrenti solidalmente alle spese, per lo meno se vengono accolte le sue richieste di cui ai punti 1) e 2) qui sopra.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità
punto 1
Con la sua eccezione, la Commissione fa valere che il regolamento n. 1837/78, formulato in maniera astratta e generale e concernente un numero indeterminato di operatori commerciali, riguarda le ricorrenti direttamente, ma non individualmente. Le ricorrenti, per il fatto di appartenere ad un gruppo di esportatori dichiarati aggiudicatari prima di una certa data, non sono individualizzate dal regolamento stesso, che non opera distinzioni fra gli operatori commerciali, a seconda che abbiano partecipato a gare, siano stati dichiarati aggiudicatari od abbiano preso disposizioni in vista di operazioni commerciali.
La concezione secondo cui la decisione impugnata deve riguardare individualmente l'interessato, è avallata dalla giurisprudenza della Corte. Nelle cause 63/69 (Cie Française Commerciale et Financière, Racc. 1970, pag. 205) e 101/76 (Koninklijk Scholten Honig, Racc. 1977, pag. 797) la Corte respingeva, infatti, argomenti identici a quelli avanzati dalle ricorrenti. Per contro, nella causa 100/74 (CAM, Racc. 1975, pag. 1393), si riconosceva che la disposizione impugnata, riferendosi esclusivamente ai titolari di licenze con restituzione prefissata, riguardava individualmente la persona interessata.
punto 2
Nelle osservazioni relative all'eccezione sollevata dalla Commissione, le ricorrenti sostengono che il fatto di essere state dichiarate aggiudicatarie di restituzioni in moneta nazionale prima delle date in discussione le individualizza in misura sufficiente perché la loro do-manda sia ricevibile, ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Trattato. Se si accogliesse la tesi della convenuta, le si permetterebbe di impedire ricorsi in base alla norma citata, evitando di indicare gli interessati individualmente, in modo espresso, in un regolamento.
Le ricorrenti rilevano che la Commissione non poteva ignorare che la riduzione a posteriori di restituzioni già aggiudicate, nel caso che l'esportazione non fosse stata effettuata prima di determinate date, avrebbe toccato esclusiva-mente gli interessi e la situazione giuridica di esportatori ben determinati. Tali esportatori si potevano identificare non solo in base a circostanze di fatto, ma anche in base ai provvedimenti di applicazione della normativa comunitaria re-lativa all'esportazione di zucchero bianco, adottati dalla Commissione (cfr. cause 106-107/63, Töpfer, Racc. 1965, pag. 525; cause 41-44/70, International Fruit Co., Racc. 1971, pag. 411; cause 100/74, succitata, e 112/77, Töpfer, Racc. 1978, pag. 1019). Le motivazioni dei regolamenti litigiosi non consentono alcun dubbio sul fatto che la Commissione si riferiva ad una situazione concreta: essa ha in effetti preso di mira, in funzione di criteri distintivi determinati, un certo numero di operatori individuati in base ad un comportamento individuale in un periodo delimitato.
Le ricorrenti ritengono che regolamenti con vero effetto retroattivo si trasformino parzialmente in decisioni individuali «dissimulate».
Con il regolamento n. 1837/78, la Commissione ha eliminato solo parzialmente il carattere retroattivo del regolamento n. 1182/78, adottando come criterio non più quello dell'aggiudicazione, ma quello dell'espletamento delle formalità doganali all'esportazione; gli esportatori che si sono così visti imporre un onere continuano, quindi, ad essere riguardati individualmente, ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Trattato.
punto 3
Nel controricorso la Commissione nota che quanto esposto dalle ricorrenti a proposito del carattere retroattivo delle decisioni impugnate non è in alcun rapporto con la ricevibilità del ricorso, ma riguarda piuttosto il suo fondamento.
Essa oppone alla tesi delle ricorrenti, secondo cui l'effetto retroattivo di una disposizione, dopo tutto generale ed astratta, è sufficiente a conferirle il carattere di decisione, la concezione espressa nell'art. 173 del Trattato e la giurisprudenza della Corte.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Quanto al contesto economico da prendere in considerazione
punto 1
La Commissione, nel controricorso, è dell'avviso che dichiarare, come ha fatto la Corte nella cause 108/77, che una norma non contrasta col principio di non discriminazione non equivale affatto ad affermare la giustificazione economica della suddetta norma, ma consente persino la conclusione che essa provoca conseguenze economiche inammissibili. Ora, una mancata applicazione del coefficiente alle restituzioni in questione comporterebbe gravi distorsioni delia concorrenza fra esportatori di paesi a moneta forte ed esportatori di paesi a moneta debole, nonché notevoli distorsioni del traffico commerciale ed uno stravolgimento del sistema delle gare.
Dal raffronto fra la situazione di un esportatore tedesco di zucchero e quella di un esportatore francese, ambedue partecipanti alla stessa gara ed operanti entrambi, in identiche condizioni di costi, a partire ciascuno dal proprio paese, risulta che, in caso di non applicazione del coefficiente, il primo fruirebbe di un vantaggio, nei costi, di più di 8 dollari US, ciò che corrisponderebbe ad un vantaggio del 40 % circa in rapporto al prezzo all'esportazione determinato per l'esportatore francese (19,54 dollari).
Per poter partecipare ad una gara, il commerciante francese avrebbe dovuto esportare attraverso la Germania, allo scopo di beneficiare degli importi elevati concessi all'esportazione (i.c.m. elevato, più restituzione non ridotta). Distorsioni simili del traffico commerciale si sarebbero potute verificare anche per il fatto che i titoli d'esportazione possono essere usati in tutta la Comunità; le restituzioni all'esportazione fissate in detti titoli in moneta nazionale sono convertite, mediante il tasso (verde) rappresentativo, nella moneta in cui esse vengono versate al momento dell'esportazione.
In una situazione del genere, i concorrenti francesi si vedrebbero praticamente eliminati ed in Francia lo zucchero eccedente verrebbe ceduto agli organismi d'intervento, anziché essere esportato direttamente.
La Commissione sotolinea che il coefficiente monetario è sempre stato applicato, eccetto che nel Belgio, alle restituzioni fissate mediante gara. Bisogna attendere l'aprile 1976 perché alla ditta Wagner, per prima, venga l'idea di riferirsi ad un'applicazione letterale dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75, mentre il coefficiente, a partire dal marzo 1973, era stato applicato in migliaia di casi. In seguito alla sentenza resa nella causa 108/77, la maggior parte degli altri esportatori tedeschi presentavano reclami ed i rimborsi dovuti raggiungono l'ammontare di 20 milioni di DM; se il presente ricorso dovesse avere successo, bisognerebbe aggiungere a tale importo circa 5,4 milioni di DM.
I vantaggi che gli esportatori tedeschi otterrebbero dalla mancata applicazione del coefficiente monetario non avrebbero alcuna giustificazione economica: del re-sto non se ne sarebbe nemmeno tenuto conto al momento del calcolo iniziale, essendo il prezzo tedesco dello zucchero all'esportazione, senza applicazione del coefficiente, di molto inferiore al prezzo del mercato mondiale all'epoca. Ciò è confermato anche dal risultato delle gare, nelle quali le offerte si avvicinavano al livello dell'offerta massima.
punto 2
Nella replica le ricorrenti negano che il presente procedimento riguardi l'applicazione del coefficiente monetario a re-stituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito di gare; si tratta solo della questione se la Commissione potesse agire retroattivamente.
Esse non capiscono perché la convenuta, se temeva uno stravolgimento del sistema delle gare, non abbia stabilito che si applicasse il coefficiente alle restituzioni al più tardi al momento dell'emissione, da parte del Finanzgericht di Amburgo, dell'ordinanza di rinvio nel procedimento 108/77.
Esse sostengono che l'argomento relativo alla gravità delle distorsioni della concorrenza fra esportatori di paesi a moneta forte ed esportatori di paesi a moneta debole, già avanzato nella causa 108/77, non è stato accolto dalla Corte.
La ditta Wagner non è stata la sola a contestare l'applicazione del coefficiente. La seconda ricorrente nel presente pro-cedimento, nonché la ditta Gebrüder Metelmann, hanno presentato reclami fin dalle prime gare.
La convenuta omette di precisare che il coefficiente, espressamente previsto dall'art. 8, n. 3, del regolamento della Commissione 3 dicembre 1974, n. 3062, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio (GU n. L 324, pag. 7), era applicato in base a disposizioni speciali.
Le ricorrenti si chiedono perché la Commissione non abbia chiarito il motivo per cui nel Belgio si seguiva una prassi diversa da quella seguita negli altri Stati membri.
Esse non sono in grado di verificare l'esattezza delle cifre relative alle perdite finanziarie causate alla Commissione dalla sentenza in causa 108/77, ma si domandano se la cifra di 20 milioni di DM comprenda anche i pagamenti risultanti dalla retroattività stabilita a favore degli esportatori negli Stati membri a moneta debole. Le ricorrenti pongono la questione generale se la Commissione ritenga di doversi conformare alla sentenza in causa 108/77 solo fino all'importo massimo di 20 milioni di DM e di potersi esimere dalle spese che superano detto importo decidendo di applicare re-troattivamente il coefficiente. A loro parere la Commissione, col riferirsi ai vantaggi fruiti dagli esportatori tedeschi, ricorre ad argomenti di natura non giuridica, ma fiscale.
punto 3
Nella controreplica, la Commissione fa valere che, se fosse voluta sfuggire alle conseguenze della sentenza della Corte, averebbe attribuito alle nuove norme una retroattività generale e non solo una re-troattività «a favore degli interessati». Essa, tutavia, ha ben ragione di limitare, per quanto possibile in diritto, il danno finanziario subito dal contribuente comunitario. Prendendo in considerazione l'interesse pubblico, v'è da tener conto delle conseguenze finanziarie.
La Commissione non aveva imposto prima l'applicazione del coefficiente, perché l'interpretazione che essa difende le sembrava evidente; tale interpretazione era anche quella degli Stati membri e prima della causa 108/77 non le era giunta notizia di critiche da parte degli operatori. Essa ritiene che il ricorso all'origine della causa 108/77 fosse un «ballon d'essai», destinato a saggiare il fondamento giuridico di una prassi ben conosciuta dalle ricorrenti.
Il riferimento al regolamento n. 3062/74 non è pertinente. Tale regolamento riguarda esportazioni che non hanno dato luogo né a concessione, né a riscossione di importi compensativi monetari e, in base a quel sistema, non si poteva applicare alle sovvenzioni alcun coefficiente monetario.
Quanto alla prassi seguita in Belgio, l'i.c.m. era in quel paese tanto ridotto che l'applicazione o no del coefficiente avrebbe avuto effetti trascurabili.
L'ammontare stimato di 20 milioni di DM è costituito esclusivamente dai pagamenti supplementari effettuati necessariamente in un secondo tempo, in conformità alla sentenza resa in causa 108/77. La retroattività stabilita a favore degli esportatori nei paesi a moneta debole ha riguardato solo le operazioni già effettuate e non ha, quindi, comportato pagamenti supplementari.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Quanto alla fondatezza del ricorso
punto 1
Le ricorrenti, nell'istanza rettificativa (lettera dell'8 agosto 1978), svolgono i seguenti argomenti.
Il regolamento n. 1837/78, pubblicato ed entrato in vigore il 1o agosto 1978, esplica un vero effetto retroattivo, in quanto prevede l'applicazione di un coefficiente monetario inferiore a 1 alle operazioni per le quali siano state aggiudicate restituzioni prima di quella data.
Per quanto riguarda la data del 24 giugno 1978, che ricompare all'art. 1, lett. b), del regolamento n. 1837/78, le ricorrenti partono dal principio che non è ammissibile una retroattività effettiva, per lo meno quando le condizioni di fatto materiali erano soddisfatte prima di tale data. Esse criticano il fatto che la convenuta si sia riferita all'espletamento delle formalità doganali e non all'aggiudicazione avvenuta prima di tale data.
Per quanto riguarda il settore dello zucchero, la retroattività effettiva risulta dall'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1837/78. Detta disposizione, in effetti, esclude un'applicazione retroattiva meno favorevole del coefficiente monetario solo per le operazioni per le quali le formalità doganali sono state compiute anteriormente al 1o giugno 1978. Soltanto dopo che le ricorrenti ebbero proposto il ricorso, la convenuta limitò ed in parte abolì l'effetto retroattivo del disposto del regolamento n. 1182/78. Non ci si riesce a spiegare, tuttavia, perché essa continui a disporre un'effettiva applicazione re-troattiva, a certe operazioni, dei coefficienti monetari.
Il punto 4 delle conclusioni si fonda anch'esso sulla considerazione che una re-troattività, nel settore dello zucchero, più grave che negli altri settori, sarebbe illegittima e tiene conto dell'ipotesi in cui la Corte ritenga che le condizioni di fatto presupposto di un diritto a restituzione siano soddisfatte soltanto al momento dell'espletamento delle formalità doganali.
punto 2
La Commissione ribatte che, nel re-golamento n. 1837/78, la scelta della data del 24 giugno non comporta nessuna retroattività poiché una normativa identica era già entrata in vigore, il 24 giugno, in forza del regolamento n. 1392/78. Il regolamento litigioso non ha, quindi, introdotto elementi nuovi, limitandosi a riprodurre in una disposizione a carattere generale la disposizione già in vigore. Analogamente, il regolamento in questione non si applica con effetto re-troattivo nel settore dello zucchero, poiché il regolamento n. 1182/78 ha disposto l'applicazione del coefficiente in tale settore dal 1o giugno 1978. Di conseguenza, le domande di cui ai punti 1), 2) e 4) del ricorso sono infondate.
È da prendere in considerazione solo la domanda di cui al punto 3). La Commissione è, però, dell'avviso che non si abbia nemmeno in questo caso un'effettiva re-troattività. Si può certo accogliere la tesi secondo cui l'attribuzione definitiva di una restituzione nell'ambito di una gara comunitaria conferisce all'offerente una posizione giuridica sicura. Il diritto alla restituzione non è, però, intaccato dall'applicazione del coefficiente monetario. Tanto da un punto di vista giuridico, quanto da uno economico, l'applicazione del coefficiente non costituisce null'altro che la riduzione di un i.c.m. troppo elevato. In effetti, l'i.c.m. di base ed il coefficiente monetario costituiscono, insieme, un'entità che rappresenta l'i.c.m. propriamente detto. Il coefficiente monetario è solo il mezzo tecnico per correggere, negli scambi coi paesi terzi, l'i.c.m. di base, fissato generalmente su un livello troppo elevato, perché calcolato sulla base dei prezzi comunitari. Si tratta quindi di ridurre l'i.c.m. di base dell'importo ottenuto applicando al prelievo o alla restituzione il coefficiente risultante dalla riva-lutazione o dalla svalutazione.
Conferma di quanto precede si ha anche dal fatto che base giuridica della determinazione del coefficiente è l'art. 6 del regolamento n. 974/71, non una norma qualsiasi in materia di restituzioni o di prelievi, che il coefficiente viene fissato contemporaneamente all'i.c.m. di base, che varia al variare di esso, e che l'istituzione del coefficiente, in tutti i suoi elementi normativi, è di competenza della Commissione.
Ne consegue che i coefficienti monetari debbono soggiacere alle stesse norme che si applicano agli i.c.m. in generale. È giurisprudenza costante che il diritto all'attribuzione di un i.c.m. sorge solo dall'espletamento delle formalità doganali d'esportazione o di importazione. Nella specie, con l'adozione delle disposizioni impugnate, la Commissione non ha fatto altro che stabilire nuove modalità d'applicazione per il calcolo delle compensazioni monetarie. Gli interessati non possono vantare alcun diritto al mantenimento delle modalità d'applicazione anteriormente in vigore. La Commissione pertanto poteva stabilire, senza attribuire, con ciò, effetto retroattivo alle disposizioni in questione, che la nuova normativa si applicasse a tutte le operazioni per le quali, prima della pubblicazione dei regolamenti in parola, le formalità doganali non si fossero ancora concluse.
La situazione economica escludeva che le ricorrenti, al momento dell'aggiudicazione, potessero attendersi che il coefficiente monetario non venisse applicato. Un «affidamento» del genere si sarebbe potuto fondare solo sul tenore dell'art. 4 del regolamento n. 1380/75.
Anche se si fosse potuta constatare, in determinati casi, una lesione della tutela dell'affidamento degli interessati, ciò non potrebbe implicare la nullità delle disposizioni impugnate. Le ricorrenti dovrebbero fornire la prova dei danni subiti a ragione della loro buona fede, ma per il risarcimento di tali danni si potrebbe agire solo in base agli artt. 178 e 215 del Trattato.
La retroattività della disposizione incriminata si limita alle sole operazioni per le quali le formalità doganali non erano ancora state espletate; si tratta quindi solo di interventi nei confronti di un «diritto condizionato» (diritto alla restituzione soggetto a condizione sospensiva).
Se si verificasse che un determinato commerciante, contrariamente alle generali aspettative, avesse contato sulla non applicazione del prelievo, subendo per ciò un danno, sarebbe opportuno accordargli un indennizzo secondo i principi validi per l'esproprio. Una soluzione del genere rappresenterebbe un compromesso adeguato fra l'interesse generale, che giusti-fica la retroattività, e l'interesse giuridicamente rilevante dell'aggiudicatario.
L'eventuale affidamento di un aggiudicatario nei riguardi della non applicazione del coefficiente sarebbe dovuto cadere al momento dell'adozione del regolamento della Commissione 1o febbraio 1978, n. 243, che istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari (GU n. L 37, pag. 5). L'art. 6, n. 2, di questo regolamento stabilisce un nesso indissolubile fra la prefissazione dell'importo compensativo monetario e quella del prelievo o della restituzione, indicando inoltre che il coefficiente monetario, costituente una parte dell'i.c.m. prefissato, deve essere applicato anche all'importo determinato mediante gara. Di conseguenza, l'effetto «retroattivo» — nel senso della tesi delle ricorrenti — della nuova disciplina si deve considerare ammissibile per quanto riguarda il periodo successivo alla pubblicazione di detto re-golamento, cioè a partire dal 7 febbraio 1978.
punto 3
Le ricorrenti ribattono che la Commissione non può sostenere, da un lato, che la domanda di cui al punto 4) del ricorso sia manifestamente infondata ed ammettere, dall'altro, che si possa prendere in considerazione soltanto il punto 3). La domanda formulata al punto 4) è, in effetti, un meno rispetto a quella di cui al punto 3).
La Corte dovrebbe verificare in quale mi-sura l'adozione del regolamento n. 1182/78, illecito e successivamente abrogato, autorizzasse la Commissione ad attribuire un nuovo effetto retroattivo alle restituzioni già aggiudicate prima del 1o agosto 1978. Inoltre, bisogna invertire le conclusioni tratte dalla Commissione: i punti 1) e 2) del ricorso hanno fondamento evidente.
Le restituzioni attribuite prima del 1o giugno 1978 debbono considerarsi prefissate anteriormente a detta data. Non si tratta solo, come ritiene la Commissione, di interventi su un «diritto condizionato», ma bensì di una lesione di situazioni giuridiche certe e di diritti quesiti.
L'affermazione secondo cui il diritto alla concessione di i.c.m. sorge soltanto col compimento delle formalità doganali alla esportazione non è pertinente. Le ricorrenti non contestano la diminuzione di i.c.m., bensì la riduzione di restituzioni prefissate.
La Commissione non è stata autorizzata a pregiudicare retroattivamente, col diminuire restituzioni già aggiudicate e quindi prefissate, situazioni giuridiche certe e diritti quesiti. Dalla giurisprudenza della Corte, fondata sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, risulta che normative che istituiscano retroattivamente oneri sono, in via di. principio, illegittime e si possono tutt'al più giustificare in particolari casi eccezionali.
Al riguardo, le ricorrenti hanno sostenuto, e motivato, che esse, al momento delle aggiudicazioni, non potevano attendersi la successiva adozione delle contestate disposizioni retroattive. Esse erano in diritto di aspettarsi che la Commissione, la quale, fino alla sentenza nella causa 108/77, non aveva ritenuto di dover modificare i propri regolamenti dopo l'ordinanza di rinvio del Finanzgericht, rispettasse la decisione della Corte e si astenesse dal contraddire la Corte a posteriori.
Per quanto riguarda il regolamento n. 243/78, questo si riferisce ai prelievi ed alle restituzioni fissati nell'ambito di una gara, ma tace sul punto cruciale della causa 108/77, cioè se si dovesse applicare il coefficiente monetario anche alle restituzioni fissate in moneta nazionale nell'ambito di gare. Altrimenti non sarebbe stato necessario che la Commissione adottasse i regolamenti litigiosi.
punto 4
Nella controreplica la Commissione persiste nel ritenere che, dalla pubblicazione del regolamento n. 1182/78 in poi, gli interessati non potessero ignorare che il coefficiente sarebbe stato in ogni caso applicato dal 1o giugno 1978 a tutte le esportazioni effettuate nel settore dello zucchero.
Il nocciolo della presente controversia è nel fatto che le ricorrenti non contestano la diminuzione di i.c.m., bensì la riduzione di restituzioni prefissate. Se il coefficiente monetario è parte integrante dell'i.c.m., la modifica del regime del coefficiente comporta una diminuzione dell'i.c.m. (per i paesi a moneta forte), ma non della restituzione; qualunque altra conseguenza è da escludersi per ragioni di semplice logica ed anche tenuto conto del meccanismo della normativa economica. La sentenza resa nella causa 108/77 non cambia in nulla detta situazione, poiché contiene un'interpretazione del diritto in vigore fino all'adozione di nuove norme. Queste rispettano il diritto quesito ad un i.c.m. non ridotto, per il fatto di aver compiuto le formalità doganali all'esportazione; del resto, la nuova disciplina si applica alle operazioni non ancora completate e non comporta quindi alcun effetto retroattivo, né tocca una situazione garantita dal legislatore.
La Commissione rileva che, nelle sentenze emesse nelle cause 98/78 e 99/78 (Racke et Decker, Racc. 1979, pag. 69 e pag. 101), la Corte ha confermato la possibilità di applicazione retroattiva di atti giuridici che impongono oneri. Perché esista tale retroattività è necessario che lo scopo da conseguire lo esiga e che l'affidamento legittimo degli interessati sia debitamente tutelato. Così è stato nella fattispecie.
La Commissione nega nuovamente che gli interessati potessero fare legittima-mente affidamento sulla mancata applicazione del coefficiente: essi non potevano ignorare che l'amministrazione applicava il coefficiente e, del resto, le offerte presentate alle gare tenevano ben conto dell'applicazione del coefficiente, come dimostrano i risultati delle gare anteriori alla sentenza in causa 108/77.
Le considerazioni delle ricorrenti sulle aspettative sorte in seguito a detta sentenza od anche all'adozione del regolamento n. 1182/78 non sono pertinenti, perché si potrebbe ritenere degno di tutela soltanto l'affidamento espresso al momento della presentazione delle offerte e dell'aggiudicazione.
L'esistenza del regolamento n. 243/78 conserva in proposito notevole importanza, anche nel caso in cui la Corte ritenga che il regime impugnato abbia effetto retroattivo: l'esclusione, operata dal regolamento, di un affidamento tutelabile su una concezione divergente ancora ammissibile, per esempio, fino alla data della sua adozione (7 febbraio 1978) avrebbe giustificato l'applicazione da parte della Commissione della retroattività corrispondente.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale
paragrafo 1
Le ricorrenti, con l'aw. Landry, del foro di Amburgo, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Gilsdorf, in qualità di agente, hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 5 luglio 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 3 ottobre 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con istanza in data 26 luglio 1978, registrata in cancelleria il 28 luglio successivo, le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del regolamento della Commissione 31 maggio 1978, n. 1182, che completa i regolamenti n. 1634/77 e n. 1790/77, relativi a gare permanenti per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero (GU 1978, n. L 145, pag. 46), e del regolamento della Commissione 23 giugno 1978, n. 1392, che modifica il regolamento n. 1380/75, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (GU 1978, n. L 167, pag. 53), nella parte in cui tali testi prevedono che il coefficiente di cui all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75 si applichi, in quanto inferiore ad 1, alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito di una gara e, in subordine, nella parte in cui tali testi prevedono che tale coefficiente si applichi, in quanto inferiore a 1, alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito di una gara per operazioni per le quali le formalità doganali siano state espletate prima del 1o giugno 1978.
punto 2
In seguito all'adozione del regolamento della Commissione 31 luglio 1978, n. 1837, che definisce il campo d'applicazione dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1380/75, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (GU 1978, n. L 210, pag. 51), le ricorrenti hanno modificato le loro conclusioni nel modo in appresso descritto.
punto 3
Le ricorrenti sono esportatori di zucchero, cui erano stati attribuiti, prima del 1o giugno 1978 e in seguito a gare parziali, titoli di esportazione per lo zucchero implicanti restituzioni fissate in moneta nazionale, e che si ritengono lesi dalle disposizioni dei regolamenti impugnati.
punto 4
È opportuno ricordare che, con ordinanza del 19 agosto 1977, il Finanzgericht di Amburgo aveva proposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Tratato CEE, fra l'altro una questione relativa all'interpretazione dell'art. 4, n. 3, del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (GU n. L 139, pag. 37), in relazione al regolamento della Commissione 11 agosto 1975, n. 2101, relativo ad una gara permanente per la determinazione del prelievo e/o della restituzione all'esportazione di zucchero bianco (GU n. L 214, pag. 5). La questione era del seguente tenore:
«Se l'art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75, considerato in relazione al regolamento (CEE) n. 2101/75, debba interpretarsi nel senso che la restituzione all'esportazione fissata, nel settore delle zucchero, in seguito ad aggiudicazione, individualmente per ciascun esportatore e nella moneta nazionale, va moltiplicata per il coefficiente monetario stabilito dalla Commisione e derivato dalla percentuale usata per il calcolo dell'importo compensativo monetario».
punto 5
La controversia di merito, da cui era scaturita la questione citata, verteva sul calcolo di restituzioni all'esportazione attribuite nell'ambito di gare alla ditta tedesca Wagner, una delle ricorrenti nella presente causa, per l'esportazione in Bulgaria di 4 milioni di kg di zucchero bianco non denaturato. L'ufficio doganale competente aveva concesso alla ditta ricorrente importi compensative monetari nella misura di 10,90 DM/q, nonché restituzioni all'esportazione, per le quali, però, l'importo risultante dai tassi della restituzione indicati nei titoli d'esportazione era stato diminuito mediante l'applicazione del coefficiente 0,9.
punto 6
L'art. 4 del regolamento n. 1380/75 recitava allora :
«1. Per ciascuno Stato membro e per ciascun prodotto per i quali ricorrono le condizioni di applicazione degli importi compensativi monetari è fissato un importo compensativo monetario.
Tale importo è calcolato sulla base del prezzo comune, eventualmente diminuito a norma delle disposizioni dell'atto di adesione.
2. L'importo fissato in conformità del paragrafo precedente si applica negli scambi tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi.
3.
Tuttavia, viene applicato un coefficiente:
a) negli scambi con i nuovi Stati membri, agli importi compensativi “adesione” ed agli elementi fissi,
b) negli scambi coi paesi terzi, agli oneri all'importazione, nonché alle restituzioni ed ai prelievi all'esportazione,
fissati in unità di conto, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1.
Tale coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo.
4.
Se il prelievo o la restituzione devono essere maggiorati o, secondo il caso, diminuiti di importi compensativi “adesione” e di importi compensativi monetari, e se al tempo stesso deve loro applicarsi un coefficiente, le operazioni necessarie sono le seguenti :
a) il prelievo o la restituzione è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo “adesione”;
b) al risultato viene applicato il coefficiente;
c) l'importo così ottenuto, dopo essere stato convertito in moneta nazionale, viene diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo monetario».
punto 7
Per i motivi indicati nella sentenza del 24 maggio 1978 (causa 108/77, Wagner c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Racc. 1978, pag. 1187), la Corte ha così risolto la questione :
«L'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75, considerato in relazione al regolamento n. 2101/75, va interpretato nel senso che la restituzione all'esportazione fissata nel settore dello zucchero, in base ad aggiudicazione, individualmente per ogni esportatore e nella moneta nazionale, non deve essere moltiplicata per il coefficiente monetario stabilito dalla Commissione e derivato dalla percentuale usata per il calcolo dell'importo compensativo monetario».
punto 8
In seguito alla sentenza della Corte, la Commissione adottava il citato regolamento n. 1182/78, ai cui termini «il coefficiente di cui all'art. 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1380/75 si applica ugualmente alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito della presente gara». Il regolamento n. 1182/78, entrato in vigore il 1o giugno 1978, si applica alle restituzioni aggiudicate ai sensi dei regolamenti da esso completati, escluse quelle per le quali le offerte sono state accettate successivamente al 24 maggio 1978 e anteriormente al 1o giugno 1978. La Commissione ha poi adottato il regolamento n. 1392/78, succitato, che aggiunge all'art. 4 del regolamento n. 1380/75 il seguente paragrafo 5: «il coefficiente di cui al paragrafo 3 si applica anche alle restituzioni e ai prelievi aggiudicati in moneta nazionale nel quadro di una gara». Il regolamento n. 1392/78 si applica alle operazioni per le quali sono state espletate le formalità doganali a decorrere dalla sua entrata in vigore (24 giugno 1978), fatte salve le disposizioni esistenti nel settore dello zucchero e le disposizioni da adottarsi prima del 1o agosto 1978.
punto 9
Ritenendo che i regolamenti nn. 1182/78 e 1392/78 avessero per effetto l'applicazione retroattiva del coefficiente monetario alle restituzioni loro aggiudicate definitivamente prima dell'adozione di essi, le ricorrenti proponevano il presente ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Tratato CEE.
punto 10
Il 31 luglio 1978, cioè tre giorni dopo la proposizione del ricorso, la Commissione adottava il già citato regolamento n. 1837/78, ai sensi del cui art. 1 (quale modificato dal regolamento 7 agosto 1978, n. 1907, GU 1978, n. L 217, pag. 13) «l'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1380/75 si applica alle operazioni per le quali sono state espletate le formalità doganali:
a) a partire dal 1o giugno 1978, per quanto riguarda il settore dello zucchero;
b) a partire dal 24 giugno 1978, per quanto riguarda gli altri settori;
c) prima delle date suddette nei casi in cui la sua applicazione svantaggi l'interessato».
Il regolamento n. 1837/78, che completa il regolamento n. 1392/78 ed abroga il regolamento n. 1182/78, è entrato in vigore il 1o agosto 1978.
punto 11
Con lettera 8 agosto 1978, le ricorrenti hanno dichiarato che non v'era più luogo per una pronunzia della Corte sulle conclusioni presentate col ricorso del 26 luglio 1978 e le hanno modificate conformemente alla situazione creata dal regolamento n. 1837/78. Con le nuove conclusioni esse chiedono :
in via principale, che la Corte dichiari invalido l'art. 1 del regolamento n. 1837/78, nella parte in cui dispone che l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1380/75, per quanto riguarda il coefficiente di cui all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75, se inferiore ad 1, si applica alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito di una gara prima del 1o agosto 1978;
in subordine, ch'essa dichiari invalido detto art. 1, nella parte in cui dispone che l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1380/75, per quanto riguarda il coefficiente, se inferiore a 1, si applica alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito di una gara prima del 24 giugno 1978;
in ulteriore subordine, ch'essa dichiari invalido detto art. 1, nella parte in cui dispone l'applicazione del coefficiente, nel settore dello zucchero, alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito di una gara prima del 1o giugno 1978;
in estremo subordine, ch'essa dichiari invalido detto art. 1, nella parte in cui dispone l'applicazione del coefficiente, nel settore dello zucchero, alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito di una gara prima del 1o giugno 1978, quando le relative formalità doganali sono state espletate prima del 24 giugno 1978.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 12
Le ricorrenti ritengono che sussistano le condizioni stabilite dall'art. 173, 2o comma, del Trattato. Il regolamento impugnato le riguarderebbe direttamente e individualmente. Si tratterebbe di una riduzione a posteriori di restituzioni loro definitivamente aggiudicate e non di una semplice modifica degli importi compensativi monetari. Il fatto che il regolamento n. 1837/78 ed i regolamenti n. 1182/78 e n. 1392/78 costituiscano, per il futuro, una misura generale, e che pertanto la Commissione abbia scelto la forma giuridica del regolamento, non escluderebbe che, per il resto, tali regolamenti, nella parte in cui prevedono l'applicazione retroattiva del coefficiente monetario a restituzioni già aggiudicate, abbiano il carattere di decisioni dirette a persone determinate e possano quindi essere impugnati da tali persone conformemente all'art. 173, 2o comma, del Trattato. I tre regolamenti conterrebbero disposizioni con vero effetto retroattivo. In quanto riguardino determinate operazioni, già concluse prima della loro entrata in vigore, detti regolamenti avrebbero lo scopo di disciplinare fattispecie concrete.
punto 13
Secondo le recorrenti, nella misura in cui i regolamenti si applicano a restituzioni aggiudicate prima del 1o giugno 1978, essi riguardano un piccolo numero di esportatori del tutto conosciuto alla data indicata. Essendo divenuti aggiudicatari di restituzioni in moneta nazionale prima del 1o giugno 1978, detti esportatori si distinguerebbero da tutti gli altri destinatari della norma generale e sarebbero pertanto individualizzabili. Le ricorrenti apparterrebbero a questa categoria di esportatori e i regolamenti le riguarderebbero quindi individualmente.
punto 14
Pur non opponendosi alla modificazione dell'oggetto del ricorso, la Commissione ne ha contestato la recevibilità. A suo avviso, il regolamento impugnato riguarda direttamente le ricorrenti, man non individualmente. Il regolamento n. 1837/78, collegato al regolamento n. 1392/78, è formulato, secondo la Commissione, in modo astratto e generale e riguarda un numero indeterminato di operatori commerciali, non un gruppo ben delimitato. Il regolamento conterrebbe una modifica delle disposizioni relative all'applicazione degli im porti compensativi monetari, modifica applicabile, di norma, fin dall'origine, a tutte le operazioni per le quali le formalità doganali venissero compiute dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1392/78, cioè dal 24 giugno 1978. Il regolamento n. 1837/78 non avrebbe apportato a tale principio alcuna modifica che possa interessare il caso di specie. Secondo la Commissione, detto regolamento ha precisato che, per il settore dello zucchero, la data determinante per il compimento delle formalità doganali è il 1o giugno 1978, poiché, per quel settore, il nuovo regime era stato instaurato già a quella data dal regolamento n. 1182/78.
punto 15
Secondo la Commissione, le ricorrenti traggono la convinzione che i regolamenti le riguardino individualmente dal fatto di appartenere ad un gruppo di esportatori divenuti aggiudicatari prima di una data determinata. Detto gruppo di esportatori rappresenta tuttavia soltanto una parte del numero indefinito di operatori commerciali cui si applica il regolamento n. 1380/75, nella nuova versione risultante dal regolamento n. 1392/78. Il fatto che le ricorrenti appartengano, nell'ambito del gruppo indeterminato degli interessati, ad un sottogruppo caratterizzato da una particolare situazione materiale non significa, sostiene ancora la Commissione, che il regolamento stesso le riguardi individualmente. Il regolamento impugnato non opererebbe distinzioni fra gli operatori commerciali, a seconda che abbiano partecipato a gare, siano stati dichiarati aggiudicatari, od abbiano preso disposizioni in vista di operazioni commerciali, ma tratterebbe in modo identico tutti coloro che hanno portato a termine operazioni per le quali le formalità non siano ancora state espletate. Se fosse esatta la tesi delle ricorrenti, ne risulterebbe che si potrebbe costituire, in riferimento a circostanze appropriate, una serie di sottogruppi, delimitati da caratteristiche individuali, nell'ambito del numero indeterminato delle persone interessate. Una concezione del genere potrebbe rendere inoperante la condizione contemplata dall'art. 173, 2o comma, del Trattato, secondo la quale la decisione impugnata deve riguardare individualmente il ricorrente.
punto 16
L'art. 173 del Trattato CEE autorizza un singolo ad impugnare una decisione presa nei suoi confronti o che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, lo riguardi direttamente e individualmente. Scopo di detta disposizione è, in particolare, quello di evitare che, semplicemente mediante la scelta della forma di regolamento, le istituzioni comunitarie possano escludere il ricorso di un singolo contro una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente.
punto 17
Per decidere sulla ricevibilità del ricorso, è quindi opportuno esaminare se gli atti impugnati siano regolamenti o decisioni ai sensi dell'art. 173 del Trattato. In forza dell'art. 189,2o comma, del Trattato il criterio distintivo fra regolamento e decisione deve essere visto nella portata, generale o no, dell'atto in questione.
punto 18
È assodato che dal 1o marzo 1973 la Commissione fissava, tanto per gli scambi intracomunitari, quanto per il commercio coi paesi terzi, importi compensativi monetari con base uniforme, calcolati in riferimento ai prezzi comunitari di garanzia. Gli importi così fissati, per quanto riguarda le esportazioni nei paesi terzi, tengono quindi conto, non soltanto del prezzo dei prodotti sul mercato mondiale, ma anche della differenza fra tale prezzo ed il prezzo comunitario di garanzia, differenza compensata dalle restituzioni all'esportazione. Dall'applicazione del coefficiente alla restituzione deriva la determinazione di un importo compensativo monetario calcolato sulla base del prezzo del mercato mondiale.
punto 19
Come si è visto nella causa 108/77, nell'ambito di una gara le offerte sono espresse in moneta nazionale, conformemente all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2101/75, ma, per quanto riguarda la Commissione, le operazioni di calcolo si effettuano, complessivamente, in u.c. Le offerte presentate, per poter essere raffrontate, sono convertite in u.c. mediante tassi «verdi». Le aggiudicazioni avvengono soltanto tenuto conto dell'importo massimo fissato in u.c. ed a confronto di esso. Poiché le aggiudicazioni avvengono in funzione dell'importo massimo fissato in u.c., le restituzioni aggiudicate, espresse in moneta nazionale mediante i tassi «verdi», riflettono già l'incidenza delle rivalutazioni o delle svalutazioni che gli importi compensativi monetari devono correggere. La riscossione o la concessione dell'intero importo compensativo monetario stabilito per gli scambi intracomunitari avrebbe così l'effetto di raddoppiare l'incidenza della compensazione monetaria sulla parte del prezzo comunitario di garanzia rappresentata dalla restituzione all'esportazione. L'applicazione del coefficiente contemporaneamente alla concessione o alla riscossione dell'importo compensativo monetario consente di evitare detta doppia incidenza.
punto 20
Applicando i principi sopra descritti, la Commissione ha ritenuto necessario adottare i regolamenti criticati nella fattispecie.
punto 21
Questi regolamenti non hanno l'effetto di ridurre le restituzioni aggiudicate, bensì soltanto quello di correggere, mediante l'applicazione del coefficiente alle restituzioni, l'importo compensativo monetario, riducendolo per quanto riguarda le monete rivalutate ed aumentandolo per quanto riguarda le monete svalutate. L'applicazione del coefficiente costituisce soltanto un mezzo tecnico per correggere, negli scambi con i paesi terzi, l'importo compensativo monetario di base, stabilito ad un livello uniforme calcolato sulla base dei prezzi comunitari. Si tratta quindi di ridurre l'importo compensativo monetario di base di un importo calcolato applicando al prelievo od alla restituzione il coefficiente risultante dalla rivalutazione o dalla svalutazione, senza con ciò toccare la diminuzione della restituzione già avvenuta nell'ambito della gara.
punto 22
Il dispositivo costituito dall'applicazione del coefficiente alle restituzioni si applica all'insieme degli aggiudicatari, quale che sia la data dell'aggiudicazione, purché l'esportazione sia avvenuta dopo il 1o giugno 1978. I regolamenti in causa costituiscono provvedimenti di carattere normativo. Non si può, quindi, accogliere la tesi secondo la quale essi riguardano i ricorrenti individualmente, nel senso dell'art. 173, 2o comma, del Trattato, ed il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 23
Ai termini dell'art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 24
Le ricorrenti sono rimaste soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce
1o Il ricorso è irricevibile.
2o Le spese sono poste a carico delle ricorrenti.
Firme
Kutscher
O'Keeffe
Touffait
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 novembre 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher