Sez. L, Sentenza n. 289 del 19/01/1990 (Rv. 464875 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - SENTENZA DI REINTEGRA - RIFORMA IN APPELLO - CONSEGUENZE - ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA SENTENZA STESSA - PERSISTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - SENTENZA DI REINTEGRA - RIFORMA IN APPELLO - CONSEGUENZE - ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA SENTENZA STESSA - PERSISTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
L'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, non crea un nuovo vincolo in forza della sentenza stessa, ma riafferma il vincolo contrattuale imponendo un "facere" a carattere continuativo, che implica un'esecuzione non esaurentesi nell'unico momento iniziale. Consegue che, in caso di riforma della sentenza di primo grado di reintegra nel posto di lavoro, la provvisoria esecuzione della pronuncia riformata non può più proseguire dopo la sentenza d'appello, atteso che quest'ultima - sia nel caso di avvenuta reintegrazione del lavoratore che di mero pagamento delle retribuzioni senza alcuna reintegra - non incide su un'autonoma fattispecie sostanziale scaturita dalla sentenza di primo grado, né su un'esecuzione ormai esaurita e quindi intangibile, ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma, bensì su un'esecuzione da attuarsi di giorno in giorno, la quale cessa con la riforma della sentenza di reintegra. (Conf 1660/89, mass n 462426; (Conf 2925/88, mass n 458492).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)