Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 22/04/1977 (Rv. 385223 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - DIFFERENZE RISPETTO ALL'AZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - DIFFERENZE RISPETTO ALL'AZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.*
Le Disposizioni dell'art 1669 cod civ tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose di quei vizi costruttivi che incidono negativamente, in maniera profonda, sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalita dell'opera, influendo sulla sua solidita, efficienza e durata, mentre si ha l'Azione di garanzia per i vizi e difformita, ai sensi dell'art 1667 cod civ, quando la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza osservare le regole della tecnica. (V 2928/75, mass n 376989; (V 440/73, mass n 362436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)