Sez. 3 - , Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023 (Rv. 666729 - 03)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Decreto di trasferimento - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
Nell'esecuzione forzata su immobili, l'art. 586 c.p.c. non prescrive la comunicazione del decreto di trasferimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il decreto di trasferimento, emesso nei confronti dell'esecutato e comunicato agli eredi di questo, dovesse essere comunicato agli eredi del comproprietario dell'immobile pignorato).
Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)