diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19968 del 14/10/2005 (Rv. 584714 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Esecuzione forzata immobiliare - Decreto di trasferimento - Comunicazione al terzo acquirente del bene espropriato - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584714-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Nell'espropriazione forzata immobiliare, come avviene di norma per tutti i decreti emessi dal giudice dell'esecuzione negli specifici casi contemplati dalla legge, non è prescritta la comunicazione alle parti del decreto di trasferimento del bene espropriato, dovendo esso sottostare agli adempimenti formali suoi propri. A maggior ragione nessuna comunicazione è dovuta al soggetto che sia subentrato a titolo particolare nella proprietà di una porzione del bene ipotecato e poi espropriato, senza assumere la veste di parte nel processo esecutivo. Pertanto, il termine di cinque giorni per l'opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 cod.proc.civ., decorre da quando l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto e, per chi non sia parte, il "dies a quo" è quello del compimento del singolo atto di esecuzione - nella specie costituito dal deposito del decreto in cancelleria con inserimento nel fascicolo d'ufficio della procedura espropriativa. (Fattispecie nella quale il terzo acquirente non aveva notificato il subentro all'espropriante istituto di Credito Fondiario né era intervenuto nel processo esecutivo, sicchè gli atti esecutivi si erano svolti nei confronti della debitrice sua dante causa)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)