Sez. 3, Sentenza n. 22038 del 12/02/2003 Ud. (dep. 20/05/2003) Rv. 225319 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Confisca di opere d'arte contraffatte ex art. 127, ult. comma. del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - Sentenza di proscioglimento, improcedibilità, assoluzione non nel merito - Permanenza della confiscabilità - Sussistenza - Possibilità di vendita all'asta come "copia" ex art. 128 d. lgs. n. 490/1999 - Esclusione.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
In tema di opere d'arte contraffatte, la confisca prevista dall'art. 127, ultimo comma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 permane anche nel caso di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, trattandosi di confisca obbligatoria la cui applicabilità prescinde da una sentenza di condanna (art. 240, secondo comma, n. 2) cod. pen.), salvo che si tratti di opere appartenenti a persone estranee al reato, né è possibile procedere alla vendita nelle aste dei corpi di reati come "opere non autentiche", ai sensi dell'art. 128 del cit. d. lgs., trattandosi di falsi d'arte e non di "copie" di sculture, pitture e opere grafiche.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 210, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 127 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 128, Cod. Pen. art. 240 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)