Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 23/06/2000 Ud. (dep. 25/09/2000) Rv. 217004 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Commercio di opere di pittura non autentiche e dichiarate tali - Rilevanza penale - Esclusione - Confiscabilità dell'opera - Esclusione - Assoluzione e contestuale confisca - Illegittimità - Conferma in appello dell'assoluzione e conseguente restituzione dell'opera confiscata - Necessità - Restituzione condizionata all'apposizione sul dipinto di dichiarazione di non autenticità - Illegittimità.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
L'art. 128 del D.P.R. n. 490 del 1999 prevede che le disposizioni del precedente art. 127, il quale punisce la contraffazione di opere d'arte e la loro messa in commercio, non si applichino, tra l'altro, a chi pone in vendita copie di opere di pittura dichiarate espressamente non autentiche mediante annotazione sull'opera stessa ovvero, quando ciò non sia possibile, in dichiarazione separata. Ne consegue che in tal caso, non potendo configurarsi reato, non è possibile disporre la confisca di un quadro dichiaratamente falso, né è possibile, una volta confermata in appello l'assoluzione dal reato di commercio di un quadro contraffatto, oggetto, ciò nonostante, di confisca in primo grado, disporne la restituzione, subordinandola all'apposizione, su di esso, di una dicitura di accertata contraffazione in sede giudiziaria, essendone lecita la detenzione per uso esclusivamente personale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 127 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)