Sez. 6, Sentenza n. 25683 del 02/04/2003 Cc. (dep. 12/06/2003) Rv. 228306 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO | Nullità del decreto che dispone il giudizio dichiarata dal giudice dibattimentale - Decreto deliberato dalla corte di appello ex art. 428 comma sesto cod.proc.pen. - Restituzione degli atti alla stessa corte di appello - Necessità - Sussistenza.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO
Nel caso in cui venga dichiarato nullo in sede dibattimentale (nella specie, per incompletezza della contestazione) il decreto di rinvio a giudizio deliberato dalla corte di appello, quale giudice dell'impugnazione proposta dal P.M. contro la sentenza di non luogo a procedere del giudice dell'udienza preliminare, gli atti devono essere trasmessi alla stessa corte di appello, posto che il procedimento deve regredire alla fase in cui è stato compiuto l'atto nullo, e si deve procedere alla rinnovazione di questo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 428 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)