Sez. 1, Sentenza n. 508 del 04/12/2003 Cc. (dep. 09/01/2004) Rv. 227052 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Decreto che dispone il giudizio pronunciato dal giudice di appello - Declaratoria di nullità per indeterminatezza dell'accusa - Regressione del procedimento all'udienza preliminare - Necessità - Fattispecie in tema di risoluzione di conflitto.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE
La dichiarazione di nullità, pronunciata dal tribunale per indeterminatezza dell'accusa, del decreto di rinvio a giudizio emesso dal giudice di appello ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., comporta la regressione del procedimento alla fase dell'udienza preliminare. (Fattispecie relativa a conflitto, ritenuto ammissibile dalla Corte, sollevato dal giudice di appello al quale il tribunale, dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio, aveva trasmesso gli atti per la rinnovazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)