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Sez. 4, Sentenza n. 5811 del 01/12/2004 Ud. (dep. 16/02/2005) Rv. 231204 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione processuale e oblazione facoltativa - Differenze.
Stato
decisa il 2004-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231204-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

L' oblazione "processuale" prevista dall'art. 162 cod.pen., concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell'ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162 bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicchè il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni "formali" che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma. Al contrario, quella "facoltativa" ex art. 162 bis cod. pen., concernente le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo dell'anzidetta disposizione, è subordinata all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)