Sez. 4, Sentenza n. 25217 del 01/04/2003 Ud. (dep. 11/05/2003) Rv. 225739 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace - Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 162 e 162 bis cod. pen. - Sussistenza - Oblazione discrezionale - Cause ostative - Recidiva specifica infraquinquennale - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
In tema di oblazione, il d.l.g. 28 agosto 2000 n. 274 non contiene alcuna limitazione all'applicabilità delle disposizioni degli artt. 162 e 162 bis cod. pen. Ne consegue che l'imputato al quale è stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale di cui all'art. 99 cod. pen. non può essere ammesso all'oblazione facoltiva, secondo quanto dispone l'art. 162 bis cod. pen., non apparendo tale norma in contrasto con la ratio legis della nuova normativa che tende alla definizione celere dei procedimenti penali di minor allarme sociale, pur tenendo in considerazione il pericolo della reiterazione dei reati, come si evince dall'art. 52, terzo comma del d.l.g. citato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)