Sez. 3, Sentenza n. 1636 del 03/07/1967 (Rv. 328443 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE DA PARTE DEL CANCELLIERE - FINALITA - OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - INTERESSE DELL'APPELLANTE AD IMPUGNARE LA SENTENZA CHE HA DECISO IL MERITO - MANCANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE DA PARTE DEL CANCELLIERE - FINALITA - OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - INTERESSE DELL'APPELLANTE AD IMPUGNARE LA SENTENZA CHE HA DECISO IL MERITO - MANCANZA.*
La ratio della norma di cui al primo comma dell'art. 348 cod.proc. civ. - a tenore della quale all'appellante, non ancora costituito o non comparso alla prima udienza, deve esser data comunicazione del rinvio della causa ad altra udienza - risiede nell'interesse particolare dell'appellante, che la legge tutela, di evitare la dichiarazione di improcedibilita dell'appello, comparendo nella nuova udienza fissata dall'istruttore. Se, tuttavia, l'improcedibilita dell'appello non sia stata ne rilevata, ne dichiarata, l'appellante, non comparso nella prima udienza ne in quella successiva, difetta di interesse a impugnare la sentenza di appello (che ha esaminato il merito e deciso su di esso) per l'omessa o irrituale comunicazione della nuova udienza di cui al predetto articolo. (Conf. 574-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)