Sez. 3, Sentenza n. 2083 del 07/06/1976 (Rv. 380905 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE - FINALITA - OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - INTERESSE DELLO APPELLANTE AD IMPUGNARE PER CASSAZIONE LA SENTENZA SUL MERITO - MANCANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA - COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE - FINALITA - OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - INTERESSE DELLO APPELLANTE AD IMPUGNARE PER CASSAZIONE LA SENTENZA SUL MERITO - MANCANZA.*
La ratio della norma di cui al primo comma dell'art 348 cod proc civ, secondo cui all'appellante non ancora costituito, o non comparso alla prima udienza, deve essere data comunicazione del rinvio della causa ad altra udienza, risiede nella tutela dell'interesse dell'appellante stesso di evitare la dichiarazione di improcedibilita dell'appello, comparendo alla nuova udienza fissata dall'istruttore. Ne consegue che, qualora l'improcedibilita dell'appello non sia stata rilevata e dichiarata, l'appellante, non comparso nella prima udienza, ne in quelle successive, difetta di interesse ad impugnare per Cassazione la sentenza di appello che abbia esaminato e deciso il merito, per l'inosservanza della suddetta norma. (Conf 1588/70, mass n 347483; (Conf 1636/67, mass n 328443).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)