Sez. L, Sentenza n. 2957 del 11/05/1985 (Rv. 440692 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE DELLE LIMITAZIONI DELL'ORARIO PER IL PERSONALE DIRETTIVO E GLI IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AI FUNZIONARI DELLE ESATTORIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE DELLE LIMITAZIONI DELL'ORARIO PER IL PERSONALE DIRETTIVO E GLI IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AI FUNZIONARI DELLE ESATTORIE.*
La disposizione dell'art. 2108, primo comma, cod. civ., che sancisce il diritto del prestatore di lavoro, in caso di prolungamento dell'orario normale, al compenso per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, è norma di carattere generale, che, riservando in argomento ampia facoltà al legislatore, lascia inalterate le precedenti Disposizioni sulle limitazioni dell'orario e sulla esclusione - salva più favorevole disciplina contrattuale - di tali limitazioni per alcune categorie di lavoratori, come, ai sensi dell'art. 1 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, quella del personale direttivo, che, secondo la nozione datane dall'art. 3 del regolamento approvato con R.d. 10 settembre 1923 n. 1955, comprende anche gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive. (nella specie, la suprema Corte, enunciando il principio suesposto, ha ritenuto la legittimità, in rapporto alle Disposizioni predette, dell'art. 34 del C.C.n.L. per il personale delle esattorie del 25 novembre 1956 e dell'art. 41 del successivo contratto di categoria del 29 luglio 1971, secondo cui ai funzionari non spetta alcun compenso per il lavoro straordinario prestato oltre l'orario normale).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3, Contr. Coll. 25/11/1956 num. 34, Contr. Coll. 29/07/1971 num. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)