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Sez. L, Sentenza n. 2753 del 17/04/1986 (Rv. 445798 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO PER LE ORE STRAORDINARIE - DIRITTO DEL LAVORATORE - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445798-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO PER LE ORE STRAORDINARIE - DIRITTO DEL LAVORATORE - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 2108, primo comma, cod. civ., che sancisce il diritto del prestatore di lavoro, in caso di prolungamento dell'orario normale, al compenso per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, è norma di carattere generale, che, riservando in questa materia ampia discrezionalità al legislatore, lascia inalterate le precedenti Disposizioni sulle limitazioni dell'orario e sull'esclusione - salva più favorevole disciplina contrattuale - di tali limitazioni per alcune categorie di lavoratori, come, ai sensi dell'art. 1 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, quella del personale direttivo, che, secondo la nozione datane dall'art. 3 del regolamento approvato con R.d. 10 settembre 1923 n. 1955, comprende anche gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive. (Conf 2957/85, mass n 440692).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)