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Sez. L, Sentenza n. 4721 del 29/08/1979 (Rv. 401283 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401283-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'ordine di esibizione di documenti, alla parte o anche al terzo, presuppone il requisito dell'indispensabilita di tale mezzo di prova, cosicche non e sufficiente che l'esibizione sia idonea a dimostrare i fatti con riferimento ai quali essa viene richiesta, ma e necessario, invece, che la situazione processuale sia tale che detta prova non possa essere fornita con alcun altro mezzo o in alcuna altra maniera, se non appunto mediante l'esibizione. Il valutare la necessita dell'ordine di esibizione costituisca apprezzamento di merito, incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 4443/76, mass n 383156).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)