Sez. 1, Sentenza n. 4443 del 25/11/1976 (Rv. 383156 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'ordine alla parte o al terzo di esibire documenti o cose presuppone il requisito dell'indispensabilita del mezzo di prova, cosicche non e sufficiente che l'esibizione sia idonea a provare i fatti per i quali viene chiesta, ma e necessario che la situazione processuale sia tale che la prova non possa essere fornita se non mediante l'esibizione. Il valutare la necessita dell'ordine di esibizione costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione. (V 446/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 212, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)