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Sez. 3, Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024 (Rv. 672930-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Ricognizione di debito - Natura - Fonte autonoma di obbligazione - Esclusione - Inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto sottostante - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672930-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di una pregressa ricognizione di debito da parte della debitrice, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa spiegata, sul presupposto che, a fronte della dedotta estinzione del corrispondente credito per compensazione, fosse la creditrice opposta a dover provare l'inoperatività della fattispecie ex art. 1241 c.c.).

Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)