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Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 13/06/2014 (Rv. 631306 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Ricognizione di debito - Natura - Fonte autonoma di obbligazione - Esclusione - Inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto sottostante - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche.
Stato
decisa il 2014-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631306-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva omesso di accertare la fondatezza dell'eccezione di nullità, per carenza della necessaria forma scritta "ad substantiam", del contratto di appalto pubblico sottostante ad un atto ricognitivo di debito proveniente dall'amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)