Sez. L, Sentenza n. 3270 del 29/06/1978 (Rv. 392694 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI - IPOTESI DI NULLITA EX ART 4 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI - IPOTESI DI NULLITA EX ART 4 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA.*
Il termine di sessanta giorni e fissato a pena di decadenza dall'art 6 della legge n 604 del 1966 per l'impugnazione, da parte del lavoratore, del licenziamento senza distinguere tra i casi di licenziamento (inefficace, nullo e annullabile) previsti dalla citata legge e, di conseguenza, deve osservarsi anche per l'impugnativa del licenziamento determinato da ragioni di credo politico o di fede religiosa, o di appartenenza ad un Sindacato e di partecipazione ad attivita sindacali, per cui e sancita la nullita dall'art 4 della legge n 604 del 1966.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)