Sez. 5, Sentenza n. 7790 del 08/06/2001 (Rv. 547340 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Riduzione I.V.A. ex art. 14 legge n. 64 del 1986 (sugli interventi nel Mezzogiorno) maggiorata del 4 per cento dell'imponibile ex art. 18 della legge 675/1977 - Imprese industriali avente ad oggetto attività di ricerca finalizzata alla produzione - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
Nella categoria delle "industrie manufatturiere chimiche" aventi ad oggetto "produzioni farmaceutiche, chimico - farmaceutico e affini" deve ritenersi legittimamente ricompresa, ai fini dell'applicazione della riduzione IVA di cui all'art. 19 del d.P.R. 633/1972 (richiamata dalla legge 64/1986 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e, in particolare, della "detrazione maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile per gli acquisti di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione" (art. 18 comma primo legge 675/1977 citata), anche l'impresa industriale avente ad oggetto attività di ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla produzione (nella specie, di farmaci e di nuovi mezzi diagnostici e terapeutici). Anche se la specifica finalità delle agevolazioni accordate dal legislatore con l'originaria disposizione di cui all'art. 13 della legge 183/1976 sugli interventi nel Mezzogiorno d'Italia (nel cui ambito risulta, nella specie, costituita la società istante per l'agevolazione "de qua") era, difatti, quella di favorire l'industrializzazione e lo sviluppo di quell'area del Paese, la norma agevolativa non può, purtuttavia, dirsi immediatamente correlata alle sole attività produttive di beni e servizi, con esclusione di quelle di ricerca scientifica e tecnologica (nonostante il tenore letterale della locuzione "industria manufatturiera"), poiché, nell'impresa industriale contemporanea, la produzione di beni e servizi risulta, in settori come la chimica farmaceutica, pur sempre collegata (sovente anche in modo indissolubile) alla continua evoluzione scientifica, volta allo sviluppo della produzione in senso sia qualitativo che quantitativo, sicché la ricordata locuzione "industria manufatturiera" di cui all'art. 18 comma primo della legge 675/1977 va rettamente intesa come comprensiva anche dell'attività di ricerca scientifica e/o tecnologica finalizzata alla produzione di beni e servizi svolta dall'impresa operante nei territori meridionali (cui, nel concorso della altre condizioni di legge, va senz'altro riconosciuto il diritto all'agevolazione fiscale "de qua").
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 18 com. 1, Legge 01/03/1986 num. 64 CORTE COST., Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)