Sez. 1, Sentenza n. 5006 del 20/05/1998 (Rv. 515583 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | IVA assolta per l'acquisto di un bene strumentale - Detraibilità - Utilizzazione del bene per operazioni esenti in un successivo periodo di imposta - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, è legittima la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti per la realizzazione di un bene strumentale (nella specie per la costruzione di un capannone industriale), senza che ai fini della detraibilità rilevi la utilizzazione dello stesso per operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in un successivo periodo di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)