Sez. 5 - , Ordinanza n. 1164 del 16/01/2023 (Rv. 666721 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Agevolazione ex art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 - Enti di beneficenza o istruzione o equiparati - Attività non commerciali o commerciali non prevalenti - Strumentalità ai fini dell'ente - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
L'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 spetta agli enti con finalità di beneficenza o istruzione o ad essi equiparati (come gli enti ecclesiastici con fine di religione o culto) e per le attività non commerciali (o commerciali non prevalenti) in rapporto di strumentalità diretta e immediata con le predette finalità, volte cioè a procacciare i mezzi economici occorrenti allo scopo istituzionale dell'ente e con questo compatibili per natura e attinenza, dovendosi invece escludere la coerenza di quelle attività indifferentemente utilizzabili per il perseguimento di qualsiasi altro scopo e tese al mero procacciamento di utilità economiche, ancorché impiegate per le finalità istituzionali. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'attività di concessione in locazione di immobili - svolta dall'istituto diocesano per il sostentamento del clero e tesa alla produzione di redditi per integrare la remunerazione spettante ai sacerdoti - costituisca attività commerciale strumentale alle finalità di religione o di culto).
DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 51 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 7, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)