Sez. 5, Ordinanza n. 2860 del 31/01/2024 (Rv. 670250-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Agevolazione ex art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 - Enti di beneficenza o istruzione o equiparati - Proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
L'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973 spetta agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, quali Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti come persone giuridiche, per i proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare, purché si tratti di mero godimento, e quindi della sola riscossione dei canoni senza una specifica organizzazione di mezzi e risorse funzionali al risultato economico, e che tali proventi siano impiegati per le finalità istituzionali dell'ente.
DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 com. 1, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 21, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 22, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)