Sez. 3, Sentenza n. 6559 del 13/04/1999 Ud. (dep. 26/05/1999) Rv. 213984 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Erronea indicazione del mezzo - Conversione "ope legis" - Inammissibilità della stessa - Spetta al giudice dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
La conversione di un mezzo di impugnazione non consentito in mezzo di impugnazione consentito, per effetto dell' art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avviene "ope legis", a prescindere dal contenuto della impugnazione. L'inammissibilità della stessa spetta, poi, al solo giudice competente per l'impugnazione, mentre una competenza concorrente in materia non spetta al giudice del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)