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Sez. 3, Sentenza n. 1089 del 04/04/1995 Cc. (dep. 28/09/1995) Rv. 203084 - 01

Edilizia - In genere | Lottizzazione abusiva - Confisca - Obbligatorietà - Presupposto - Restituzione - Possibilità - Esclusione - Casi.
Stato
decisa il 1995-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203084-01

Edilizia - In genere

Ex art. 19 Legge 28 febbraio 1985, n. 47 la confisca è obbligatoria ogni volta che il giudice penale accerti che vi è stata lottizzazione abusiva, indipendentemente dalla persona del condannato e addirittura dalla stessa condanna penale (potendo l'accertamento della lottizzazione abusiva conseguire ad una declaratoria di amnistia o di prescrizione del reato); in conseguenza della natura "reale" e non "personale" della confisca, la restituzione dell'area abusivamente lottizzata non è consentita dall'art. 19 citata Legge n. 47 del 1985 neppure a favore di proprietari estranei al processo penale; ricorrendo alla disciplina generale di cui all'art. 240 cod. pen., la restituzione del terreno, abusivamente lottizzato non è consentita quando il proprietario richiedente, pur essendo rimasto estraneo al processo, non può dirsi materialmente o moralmente estraneo al reato o quando il terreno confiscato non è giuridicamente suscettibile di lottizzazione (ex ultimo comma art. 240 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)