Sez. 3, Sentenza n. 4165 del 23/06/1986 (Rv. 446949 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DI UN FONDO FACENTE PARTE DI UN COMPENDIO EREDITARIO EFFETTUATA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 590 DEL 1965 DA UN COEREDE PRIMA DELLA DIVISIONE - EFFETTI OBBLIGATORI - APPLICABILITÀ DELLO ART. 8 DELLA LEGGE RITO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DI UN FONDO FACENTE PARTE DI UN COMPENDIO EREDITARIO EFFETTUATA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 590 DEL 1965 DA UN COEREDE PRIMA DELLA DIVISIONE - EFFETTI OBBLIGATORI - APPLICABILITÀ DELLO ART. 8 DELLA LEGGE RITO - ESCLUSIONE.*
La vendita di un fondo, facente parte di un compendio ereditario, effettuata da un coerede ad un terzo prima della divisione, viene ad esistenza sin dal momento della stipulazione del relativo contratto, ancorché abbia effetti solamente obbligatori, in quanto il passaggio di proprietà avviene automaticamente, in applicazione analogica dell'art. 1478, secondo comma, cod. civ. nel momento in cui all'alienante verrà assegnato, in Sede di divisione ereditaria, il fondo stesso. Conseguentemente, detta vendita, ove sia avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 590 del 1965, non è soggetta al disposto di cui all'art. 8 di tale legge che attribuisce il diritto di prelazione all'affittuario coltivatore diretto insediato sul fondo venduto. (V 5283/85, mass n 442548).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1478, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)