Sez. 3, Sentenza n. 5283 del 26/10/1985 (Rv. 442548 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROMESSA DI VENDITA ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROMESSA DI VENDITA ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO.*
In tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 introduce, senza effetti retroattivi, il diritto di prelazione del conduttore per il caso in cui il locatore "intenda" trasferire a titolo oneroso l'immobile medesimo, e, per assicurare la prelazione, fa carico ad esso locatore di comunicare il proprio intento, la citata norma, pertanto, se è applicabile quando, alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, sia ancora in atto la fase di mera progettualità della vendita, non può essere invocata quando, alla data stessa, il libero trasferimento del bene sia ormai sottratto all'autonomia negoziale del concedente, per effetto di un contratto già perfezionatosi, sia pure con effetti soltanto obbligatori, mentre resta in proposito irrilevante che gli effetti reali vengano a verificarsi successivamente a quella data (nella specie, trattandosi di atto soggetto al regime tavolare ed iscritto nei libri fondiari dopo l'entrata in vigore della menzionata legge). (V 2897/85, mass n 440652).*
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1974 num. 594 art. 11, Legge 29/10/1974 num. 594 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)