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Sez. 2, Sentenza n. 2624 del 26/10/1966 (Rv. 325042 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - SOSPENSIONE - PER STATO DI GUERRA - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI - RILEVABILITA DI UFFICIO IN OGNI STATO DEL PROCESSO.*
Stato
decisa il 1966-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325042-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - SOSPENSIONE - PER STATO DI GUERRA - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI - RILEVABILITA DI UFFICIO IN OGNI STATO DEL PROCESSO.*

La sospensione dei termini, prevista dal dll 3 gennaio 1944, n 1, la cui efficacia fu prorogata fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, in forza del dll 24 dicembre 1944, n 392, e operante anche per il decorso dei termini di usucapione, il cui compimento si verifichi posteriormente al termine di cessazione della efficacia della sospensione, fissato alla data del 15 ottobre 1946, non essendo subordinata all'accertamento in concreto di una situazione di impossibilita a fare valere il proprio diritto da parte del soggetto interessato e non rientrando tra le cause indicate nell'art 2942 cod civ e richiamate dall'art 1166 stesso codice; la detta causa di sospensione puo, quindi, essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. (Cfr 323805; 764/65; 2222/64; 1419/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2492, Legge 24/12/1944 num. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)