Sez. 2, Sentenza n. 3387 del 14/11/1972 (Rv. 361242 - 01)
GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - ACQUISITIVA - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 OTTOBRE 1946 - SOSPENSIONE PREVISTA DAL RDL N 1 DEL 1944 - APPLICABILITA - OPPONIBILITA AL TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - ACQUISITIVA - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 OTTOBRE 1946 - SOSPENSIONE PREVISTA DAL RDL N 1 DEL 1944 - APPLICABILITA - OPPONIBILITA AL TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
La sospensione dei termini prevista dal RDL 3 gennaio 1944 n 1 - la cui efficacia fu prorogata fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, in forza dell'articolo unico del dllt 24 dicembre 1944 n 392 - e operante anche per il termine di usucapione, il cui compimento si verifichi posteriormente al termine di cessazione dell'efficacia della sospensione, ossia dopo il 15 ottobre 1946, essendo lo stato di guerra cessato il 15 aprile 1946 (art 1 del dllt 8 febbraio 1946 n 49). Inoltre, non essendo tale sospensione subordinata all'accertamento in concreto di una situazione di impossibilita a far valere il proprio diritto da parte del soggetto interessato e non rientrando tra le cause indicate dall'art 2942 cod civ e richiamate dall'art 1166 stesso codice, la detta causa di sospensione e opponibile anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari e puo essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. (Conf 2624'66, mass n 325042; 764'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Legge 08/02/1946 num. 49 art. 1, Cod. Civ. art. 1166
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)