Sez. 1, Ordinanza n. 7298 del 26/03/2026 (Rv. 677974-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Cessione dei crediti nei confronti della P.A. - Disciplina derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti - Art. 26, comma 5, della l. n. 109 del 1994 - Estensione delle previsioni di cui alla l. 52 del 1991 - Portata applicativa.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
In tema di cessione di crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni, l'art. 26, comma 5, della l. n. 109 del 1994, ratione temporis vigente, nell'estendere ai contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della l. n. 52 del 1991, ha inteso applicare ai crediti di impresa la disciplina derogatoria, ma non anche abrogare la normativa speciale di cui all'art. 9 della l. n. 2248, allegato E, del 1865 nonché, trattandosi di contratto della pubblica amministrazione, quella di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923
Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26 com. 5, Legge 21/02/1991 num. 52 art. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 69, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 70, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)