Sez. 1, Sentenza n. 19571 del 24/09/2007 (Rv. 599267 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Art. 26 legge n. 109 del 1994 - Crediti verso lo Stato derivanti da contratti di appalto - Cessione - Estensione delle previsioni della legge n. 52 del 1991 - Condizioni - Norme applicabili nei casi diversi - Codice civile - Esclusione - Norme speciali disciplinanti in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della P.A. - Rilevanza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
L'art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, abrogato dall'art. 256 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ma applicabile "ratione temporis", che estendeva ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della legge n. 52 del 1991, derogatorie rispetto alla disciplina comune prevista dal codice civile ed applicabili a condizione che il cessionario fosse una banca od un intermediario finanziario, non ha inteso procedere - laddove questa condizione non sussistesse - all'abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della P.A. e, quindi, rendere applicabile, ex art. 1, comma 2, legge n. 52 cit., la comune disciplina codicistica in tema di cessione di crediti, continuando ad essere applicabile la normativa speciale di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, nonché, trattandosi di contratto della P.A., quella di cui agli arti. 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (la S.C. è pervenuta a tali conclusioni anche sulla base dell'art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici, il quale confermando la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia un'impresa qualificata e, per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del codice civile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST., Legge 21/02/1991 num. 52, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 256, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 256 art. 117, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 69, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)