Sez. 1, Sentenza n. 2317 del 27/06/1969 (Rv. 341721 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEI LAVORI - VARIAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE E RISERVE - DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA SULLE RISERVE - RITARDO - MESSA IN MORA DELLA AMMINISTRAZIONE CON PREFISSIONE DI UN CONGRUO TERMINE PER LO ADEMPIMENTO - RICHIESTA SUCCESSIVA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - AMMISSIBILITA - RICORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART.5 DEL TU N. 383 DEL 1934 O DALL'ART. 1183 COD.CIV. - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEI LAVORI - VARIAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE E RISERVE - DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA SULLE RISERVE - RITARDO - MESSA IN MORA DELLA AMMINISTRAZIONE CON PREFISSIONE DI UN CONGRUO TERMINE PER LO ADEMPIMENTO - RICHIESTA SUCCESSIVA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - AMMISSIBILITA - RICORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART.5 DEL TU N. 383 DEL 1934 O DALL'ART. 1183 COD.CIV. - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il rapporto di appalto ha carattere di contratto commutativo, alla cui osservanza le parti - compresa la pubblica amministrazione - sono tenute in base ai principi dell'integrazione del negozio (art.1374 cod.civ.) e della sua esecuzione di buona fede (art. 1375 cod. civ.). ne consegue, nel caso di appalto di opere pubbliche, che l'esigenza della Determinazione amministrativa sulle riserve dell'impresa - prevista al fine di impedire che la pa sia chiamata in giudizio prima di avere avuto la possibilita di esaminare adeguatamente le dette richieste dell'appaltatore - non comporta, tuttavia, che l' amministrazione sia autorizzata a trascurare indefinitivamente l'esame delle riserve, impedendo, cosi, sine die la tutela giurisdizionale delle ragioni dell'altra parte. Verificandosi siffatta ipotesi, l'appaltatore bene puo porre in mora l' amministrazione mediante diffida contenente congruo termine affinche l'atto dovuto (esame delle riserve) non sia ulteriormente procrastinato come puo, in difetto di adempimento nel termine fissato, promuovere senz'altro la tutela giurisdizionale. Ne per la fissazione dell'indicato termine e necessario ricorrere alla procedura prevista dall'art. 5 del testo unico della legge comunale e provinciale (silenzio-rifiuto) - inapplicabile al caso in considerazione della natura privatistica del rapporto - ovvero a quella di cui all'art. 1183 cod. civ., la quale presuppone l'inesistenza di un termine per adempiere, e non e estensibile all'ipotesi di un atto dovuto, ma rimasto inadempiuto oltre il ragionevole arco di tempo rientrante nei limiti della tollerabilita.*
Riferimenti normativi: Legge 17/03/1932 num. 366 art. 54, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1374, Legge 17/03/1932 num. 365 art. 96, Cod. Civ. art. 1375, Legge 17/03/1932 num. 365 art. 97, Cod. Civ. art. 1655, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)