Sez. 1, Sentenza n. 5530 del 08/09/1983 (Rv. 430470 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - DIRITTO DELL'APPALTATORE AL SALDO FINALE, ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE, A COMPENSI AGGIUNTIVI ED IN GENERE ALLA TUTELA DELLE PROPRIE RAGIONI - CONDIZIONI - OMESSA ADOZIONE O COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA AMMINISTRAZIONE IN CONGRUO PERIODO DI TEMPO - CONSEGUENZE - PREVIA COSTITUZIONE IN MORA DELL'AMMINISTRAZIONE O ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE O SPERIMENTAZIONE DELLA PROCEDURA EX ART. 1183 COD. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - REALIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - DIRITTO DELL'APPALTATORE AL SALDO FINALE, ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE, A COMPENSI AGGIUNTIVI ED IN GENERE ALLA TUTELA DELLE PROPRIE RAGIONI - CONDIZIONI - OMESSA ADOZIONE O COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA AMMINISTRAZIONE IN CONGRUO PERIODO DI TEMPO - CONSEGUENZE - PREVIA COSTITUZIONE IN MORA DELL'AMMINISTRAZIONE O ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE O SPERIMENTAZIONE DELLA PROCEDURA EX ART. 1183 COD. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - REALIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
In materia di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, secondo la regola posta già dall'art. 44 del capitolato generale approvato con d.m. 28 maggio 1895 e ripetuta nell'art. 44 del nuovo capitolato approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, può agire per far valere il suo diritto al saldo finale, allo svincolo della cauzione e ad eventuali compensi aggiuntivi, o comunque a tutela delle proprie ragioni, solo dopo che l'amministrazione, a norma dell'art. 109 del R.d. 25 maggio 1895 n. 350, abbia deliberato sull'approvazione del collaudo e sulle domande dell'appaltatore con provvedimento che deve essere posto in essere in un arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto medesimo, dell'economia generale del contratto e del rispettivo interesse delle parti. Di conseguenza, ove l'amministrazione abbia omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in congruo periodo di tempo, tale comportamento omissivo denuncia di per sè il rifiuto dell'amministratore ed il suo inadempimento, e l'appaltatore può allora far valere direttamente i suoi diritti, in via giudiziaria o arbitrale, senza necessità di dover mettere preliminarmente in mora l'amministrazione o di assegnarle un termine, e tanto meno di sperimentare il procedimento di cui all'art. 1183 cod. civ., realizzandosi in tal modo anche le condizioni perché, a norma dell'art. 2935 cod. civ., incomincia a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto, a nulla rilevando che il momento iniziale di tale termine non sia stato preventivamente e precisamente determinato, essendo esso determinabile e individuabile in base ai suddetti oggettivi criteri di valutazione. (V 4449/76, mass n 383166; (V 3089/73, mass n 366843; (V 1274/70, mass n 346956; (V 445/70, mass n 345434; (V 2498/69, mass n 342048; (V 2317/69, mass n 341721; (V 1563/69, mass n 340443).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 109, DM 28/05/1895 art. 44, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)