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Sez. 1, Sentenza n. 11784 del 11/12/1990 (Rv. 470105 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTI DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DI INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470105-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTI DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DI INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA.*

Il decreto del giudice delegato, emesso ai sensi dell'art. 98, secondo comma, legge fall., che dichiari inammissibile (nella specie, per tardività del ricorso) l'opposizione di un creditore allo stato passivo, è ricorribile per Cassazione a norma dell'art. 111 cost., non essendo tale provvedimento altrimenti impugnabile ed avendo esso natura e portata decisoria sulla posizione di diritto soggettivo del creditore opponente, rivolta a conseguire il riconoscimento del proprio diritto di credito nella via contenziosa prevista dalla legge fallimentare. Il dies a quo del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione decorre della comunicazione del decreto del giudice delegato al creditore opponente, secondo la disciplina positiva contenuta nel secondo comma dell'art. 98 legge fall. (come determinata a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 120 del 30 aprile 1986, che ha previsto la necessità della detta comunicazione). (Conf 3868/85, mass n 441439, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)