Sez. 1, Sentenza n. 3868 del 28/06/1985 (Rv. 441439 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - RICORSO DEL CREDITORE ESCLUSO O AMMESSO CON RISERVA - EFFETTI - POTERI DEL GIUDICE DELEGATO DI DICHIARARNE L'INAMMISSIBILITÀ - INSUSSISTENZA - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESPERIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - RICORSO DEL CREDITORE ESCLUSO O AMMESSO CON RISERVA - EFFETTI - POTERI DEL GIUDICE DELEGATO DI DICHIARARNE L'INAMMISSIBILITÀ - INSUSSISTENZA - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESPERIBILITÀ.*
Il ricorso in opposizione avverso lo stato passivo del fallimento, proposto dal creditore escluso (od ammesso con riserva) a norma dell'art. 98 della legge fallimentare, introduce un giudizio contenzioso devoluto alla cognizione del tribunale in Sede collegiale, con la conseguenza che il giudice delegato, cui spetta di fissare con decreto l'udienza di comparizione dell'opponente e del curatore, è privo del potere di dichiarare l'inammissibilità della opposizione medesima (nella specie, per inosservanza del termine), come in genere del potere di decidere sulla domanda, e la sua pronuncia, non altrimenti impugnabile, resta ricorribile a norma dell'art. 111 cost., atteso la sua incidenza decisoria su posizioni di diritto soggettivo.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)