Sez. U, Sentenza n. 12621 del 22/12/2016 Cc. (dep. 16/03/2017) Rv. 270084 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure patrimoniali - Intestazione fittizia del bene - Presunzione ex art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 - Applicabilità agli atti di trasferimento del bene da parte del successore del proposto - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, le presunzioni di fittizietà previste dall'art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi successori. (In motivazione la Corte ha precisato che la non operatività delle regole sulle presunzioni di fittizietà in questione comporta l'applicazione della disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto, secondo quanto previsto dagli artt. 20-24, D.Lgs. cit.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)