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Sez. 6, Sentenza n. 10153 del 18/10/2012 Cc. (dep. 04/03/2013) Rv. 254547 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniale - Presunzione di fittizia intestazione ex comma 14 dell'art. 2 ter della l. n. 575 del 1965 - Applicabilità ad una pluralità di trasferimenti il primo dei quali precedente il biennio - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254547-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di prevenzione patrimoniale, la presunzione di intestazione fittizia, prevista dal comma 14 dell'art. 2 ter, legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'art. 10, comma primo, lett. d) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125 non si applica nel caso di una pluralità di atti traslativi, quando il primo di essi sia stato effettuato antecedentemente al biennio dalla proposta della misura di prevenzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inapplicabile la presunzione in esame nel caso di un bene fittiziamente intestato dal proposto alla moglie oltre 20 anni prima e ceduto da quest'ultima ai figli nel biennio precedente la formulazione della proposta).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 14 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)