diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 7943 del 21/03/2019 (Rv. 653331 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | IVA - Scuole paritarie - Esenzione ex art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653331-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

In tema di IVA, l'esenzione in favore delle scuole paritarie prevista dall'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone il formale riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, secondo le vigenti disposizioni di legge, della finalità educativa della prestazione erogata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)