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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14124 del 01/06/2018 (Rv. 648868 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Esenzione ex art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Riconoscimento della pubblica autorità - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648868-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone solo il formale riconoscimento dell'attività da parte della pubblica amministrazione, conseguito secondo le disposizioni dettate dalle l. n. 62 del 2000 e n. 27 del 2006.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva riconosciuto l'esenzione ad una società per corsi di formazione organizzati senza finanziamenti pubblici ed in assenza di vigilanza da parte dell'amministrazione, in conformità ai requisiti stabiliti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18 marzo 2008).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 20 CORTE COST., Legge 10/03/2000 num. 62 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 05/12/2005 num. 250, Legge 03/02/2006 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)