Sez. T, Ordinanza n. 33218 del 19/12/2025 (Rv. 677391-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO
DIPENDENTE - DETERMINAZIONE IRPEF - Trattamento di fine mandato - Patto di non concorrenza - Tassazione separata ai sensi dell’art. 21 TUIR - Biennio di riferimento - Individuazione.
In tema di IRPEF, nel regime di tassazione separata disciplinato dall'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, qualora il contribuente abbia percepito somme quale indennità di fine mandato dalla società per la quale aveva prestato il proprio servizio, sotto condizione di osservanza del patto di non concorrenza per due anni, il diritto alla percezione sorge con la stipula del patto, che è sottoposto a condizione risolutiva e non sospensiva, con la conseguenza che il biennio da prendere in considerazione ai fini dell'imposizione non è quello precedente l'effettiva corresponsione delle somme, bensì quello precedente la stipula.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 21 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)