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Sez. 1, Sentenza n. 4790 del 14/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169241 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGO - FINALITÀ - EFFETTI SUI SINGOLI REATI.*
Stato
decisa il 1985-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169241-01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGO - FINALITÀ - EFFETTI SUI SINGOLI REATI.*

Qualora due o più reati debbano unificarsi con il vincolo della continuazione, il giudice è tenuto ad esaminare se e quali circostanze (aggravanti o attenuanti) ricorrano in relazione ad ogni singolo reato, non solo per stabilire quale sia in concreto la violazione più grave, ma anche: a) può esattamente definire la fisionomia di ciascuna di esse; b) può graduare l'aumento di pena previsto dall'art. 81 cod. pen.; C) può consentire l'eventuale applicazione presente o futura di determinate cause estintive del reato, sia infine per non ledere l'evidente interesse dell'imputato a vedersi escludere, relativamente alle meno gravi violazioni, le aggravanti insussistenti o riconoscere le attenuanti che gli competano o possono essergli concesse. Ne consegue che l'esame delle circostanze nel reato continuato conduce necessariamente o alla esclusione delle aggravanti o al riconoscimento o concessione delle attenuanti in riferimento, non solo al reato più grave, ma anche in relazione a ciascuno degli illeciti meno gravi per i quali la sanzione viene delimitata, al fine di ovviare al rigore del cumulo materiale della pena, con il diverso criterio dell'aumento della pena base. Solo per il reato più grave, pertanto, e per quelle sole circostanze che lo concernono, l'esclusione, il riconoscimento o la concessione d'una circostanza possono ricevere effettiva applicazione mentre per gli illeciti meno gravi le relative circostanze restano inefficaci, salva la loro limitata funzione quoad poenam di concorrere a determinare in maggiore o minore misura l'aumento di pena prevista dall'art. 81 cod. pen.. (V mass n 152510).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)