Sez. 2, Ordinanza n. 8303 del 27/03/2024 (Rv. 670576-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con l'istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto. (Nella specie, la S.C. non ha tenuto conto di quella parte dell'istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., contenente apprezzamenti giuridici, tali da renderla una sorta di integrazione del ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazione della causa, anziché successiva).
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)