Sez. 3 - , Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 (Rv. 669478 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione affetta da vizi processuali - Definizione del giudizio con decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. - Esclusione - Fissazione di adunanza collegiale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., ove l'istanza di decisione collegiale sia affetta da vizi processuali, come nei casi in cui sia tardiva o non corredata di una nuova procura speciale, il giudizio di cassazione non può definirsi con decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c., ma occorre fissare l'adunanza collegiale ex art. 380-bis.1 c.p.c., giacché la definizione con decreto postula un'inerzia assoluta del ricorrente, non potendo intendersi la "mancanza" della richiesta di decisione, in forza della quale "il ricorso si intende rinunciato", come mancanza di una richiesta di definizione rituale.
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)