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Sez. 2, Sentenza n. 220 del 17/01/1977 (Rv. 383738 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ESAME ANALITICO DI TUTTE LE RISULTANZE ISTRUTTORIE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383738-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ESAME ANALITICO DI TUTTE LE RISULTANZE ISTRUTTORIE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il giudice di merito non e tenuto ad esaminare analiticamente tutte le risultanze istruttorie ne a confutare dettagliatamente tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che egli, attraverso una valutazione globale delle risultanze di causa, indichi il procedimento logico che lo ha condotto alla decisione, dovendosi ritenere disattesi per implicito i rilievi e le circostanze con essa incompatibili. Occorre, tuttavia che la motivazione sia immune da omissioni tali da incidere su elementi decisivi della controversia, poiche in tal caso la motivazione e solo apparentemente congrua, ma e in sostanza insufficiente in quanto oblitera uno o piu elementi virtualmente decisivi in senso opposto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)